La Costituzione italiana contiene tutti gli elementi per promuovere e
proteggere il lavoro, tutti gli elementi per istituire un welfare diffuso anche
sotto il profilo di un reddito di cittadinanza, compresi elementi per
sviluppare il lavoro autonomo e la piccola impresa artigiana; contiene anche
indicazioni per una economia solidale e per una imposizione fiscale adeguata alla
ricchezza. Dalla lettura della Costituzione comprendiamo quello che è stato
fatto e quello che non è stato ancora fatto ma che deve realizzarsi. Ecco gli
articoli della Costituzione su lavoro ed economia solidale.
Il lavoro come aspetto fondativo
della Repubblica
Art. 1. L’Italia e` una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Il lavoro come diritto e dovere
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalita`, e richiede l’adempimento
dei doveri inderogabili di solidarieta` politica, economica e sociale.
L’impegno della Repubblica per
rimuover gli ostacoli economici e favorire la partecipazione dei lavoratori
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita` sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la liberta` e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Il lavoro come realizzazione
materiale e spirituale
Art. 4. La Repubblica riconosce a
tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilita` e la propria scelta, una attivita` o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della societa`.
L’impegno della Repubblica a
promuovere i diritti dei lavoratori nel mondo
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta` di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla
legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
La giustizia per il salario e per il
riposo
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantita` e qualita` del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a
se´ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della
giornata lavorativa e` stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo` rinunziarvi.
Parità nel lavoro per le donne e
tutela dei minori
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita` di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di eta` per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parita` di lavoro, il diritto alla parita` di
retribuzione.
L’assistenza sociale per invalidi e
disoccupati
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di infortunio, malattia, invalidita` e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti
o integrati dallo Stato. L’assistenza
privata e` libera.
La tutela dei diritti sindacali e di
sciopero
Art. 39. L’organizzazione sindacale e` libera.
Ai sindacati non puo` essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati
hanno personalita` giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che
lo regolano
Iniziativa privata libera e in
armonia con l’utilità sociale
Art. 41. L’iniziativa economica privata e` libera.
Non puo` svolgersi in contrasto con l’utilita` sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla liberta`, alla dignita` umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche´
l’attivita` economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata
a fini sociali.
La proprietà tutelata dalla legge ma
non in contrasto con la funzione sociale
Art. 42. La proprieta` e` pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprieta` privata e`
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti . La proprieta` privata puo` essere, nei casi
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse
generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima
e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredita`.
La riserva dello Stato di
nazionalizzare ed intervenire nell’economia per l’interesse generale
Art. 43. A fini di utilita` generale la legge puo` riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunita` di lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere
di preminente interesse generale.
L’intervento dello Stato per
favorire la piccola proprietà terriera
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta`
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone
agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del
latifondo e la ricostituzione delle unita` produttive; aiuta la piccola e la
media proprieta`. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
La promozione della cooperazione e
la promozione dell’artigianato
Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualita` e senza fini di speculazione privata. La legge ne
promuove e favorisce l’incremento con i mezzi piu` idonei e ne assicura, con
gli opportuni controlli, il carattere e le finalita`. La legge provvede alla
tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
La partecipazione dei lavoratori alla
gestione delle aziende
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende.
Tutelare il risparmio, favorire la
proprietà dell’abitazione, e stimolare l’investimento azionario
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce
l’accesso del risparmio popolare alla proprieta` dell’abitazione, alla
proprieta` diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del Paese.
Un sistema fiscale informato a
criteri di progressività
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacita` contributiva. Il sistema tributario e` informato a criteri
di progressivita`.
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