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mercoledì 4 luglio 2018

Meno precariato, meno delocalizzazioni e meno gioco d’azzardo


Il decreto legge (chiamato dignità) va nella direzione di: meno precariato, meno delocalizzazioni e meno gioco d’azzardo. Il decreto non si è spinto fino alla reintroduzione dell’articolo 18, ma ha reso la procedura dei licenziamenti senza giusta causa molto più difficile da percorrere. La direzione è sicuramente giusta, gli effetti saranno da misurare. Piovono critiche da Confindustria, ma forse è un buon segno che va in direzione del superamento degli aspetti più distorsivi del Jobs Act . (fr.z.)

Il TESTO del DECRETO - LEGGE
Titolo I Misure per il contrasto al precariato
Articolo 1 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) 1.Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a)all’articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni: 1)il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Al contratto può essere apposto un termine avente una durata superiore comunque non oltre ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; 2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola “trentasei” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”; 3) il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di proroga, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. ”; b)all’articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 1)prima del comma 1, è inserito il seguente: “01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1.”; 2)al comma 1 la parola “trentasei”, ovunque ricorra, è sostituita dalla parola “ventiquattro”; la parola “cinque” è sostituita dalla parola “quattro”; la parola “sesta” è sostituita dalla parola “quinta”; c)all’articolo 28, comma 1, le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro)1.All’articolo 34 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.”.
Articolo 3 (Indennità licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto tempo determinato ) 1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole “non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”. 2.Il contributo di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato dello 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.”. 3.Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione per i quali continua ad applicarsi la disciplina anteriore all’entrata in vigore del presente decreto.
Titolo II Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali
Articolo 4 (Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti) 1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso ovvero un’attività analoga o una loro parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione Europea entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. In caso di decadenza si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi strutturali europei, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso ovvero un’attività analoga o una loro parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito sia nazionale sia europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato. 3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza sono definiti da ciascuna amministrazione con proprio provvedimento per i bandi ed i contratti relative alle misure di aiuto di propria competenza. L’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali. 4. Resta ferma l’applicazione ai benefici già concessi della disciplina previgente, inclusa, nei casi ivi previsti, la disciplina di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 5. Si applica il comma 5 dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Gli importi restituiti a sensi del presente comma affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo all’amministrazione titolare della misura e vanno ad incrementare le disponibilità della misura stessa. 6. Ai fini del presente articolo per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Articolo 5 (Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti) 1. Le imprese italiane ed estere che beneficiano di misure di aiuto di Stato operanti nel territorio nazionale che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale qualora, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento decadono dal beneficio in presenza di una riduzione superiore al 10%; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%. 2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 3 e 5. 3. Gli importi restituiti per effetto della revoca affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo all’amministrazione titolare della misura e vanno ad incrementare le disponibilità della misura stessa. Si applica il comma 5 dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 6 (Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti) 1.L’iper ammortamento di cui all’articolo 1 comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive proroghe, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. 2.Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4.Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.
Articolo 7 (Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali) 1.Agli effetti della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, e successive modificazioni, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali di cui alla lettera d) del comma 6, del precitato articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. 2.In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto. 3.Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d’imposta, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
Titolo III Misure per il contrasto alla ludopatia
Articolo 8 (Divieto di pubblicità giochi e scommesse) 1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, de decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 637 a 640 della 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000. 3. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). 5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile fino al 30 giugno 2019 la normativa vigente anteriormente alla medesima data.
Titolo IV Misure in materia di semplificazione fiscale
Articolo 9 (Disposizioni in materia di redditometro) 1. All’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni: a)al comma quinto, dopo la parola “biennale” sono inserite le seguenti parole: “, sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.“. 2. È abrogato il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015, n. 223, con effetto dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016. 3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti previsti dall’art. 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.
Articolo 10 (Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute) 1. Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019. 2. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole “cadenza semestrale” sono aggiunte le seguenti parole: ”, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre”.
Articolo 11 (Split payment) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del d.p.R 26 ottobre 1972, n.633, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. All’articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, la lettera c) è abrogata.
Art. 12 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



immagine da

lunedì 2 ottobre 2017

Il sindacato è dei lavoratori

 Le recenti frasi Di Maio nei confronti del sindacato sembrano mal poste e in qualche modo si aggiungono ai non lontani atteggiamenti tracotanti di Renzi nei confronti del sindacato.

venerdì 1 settembre 2017

lunedì 22 maggio 2017

Bruxelles chiede di rafforzare la contrattazione collettiva

Riunione Eurogruppo.

Rafforzare la contrattazione collettiva perché tenga conto delle situazioni locali, razionalizzare la spesa sociale migliorandone la sua composizione, assicurare politiche attive efficaci del mercato del lavoro e facilitare l'occupazione per il secondo percettore di reddito: è quanto raccomanda la Commissione Ue all'Italia nella sezione dedicata al lavoro. L'Italia deve "con il coinvolgimento delle parti sociali, rafforzare il quadro della contrattazione collettiva per consentire agli accordi collettivi di tenere meglio in considerazione le condizioni locali", scrive Bruxelles.

martedì 28 marzo 2017

Poletti: calcetto e curricula

Cosa aveva bevuto questa volta non lo sappiamo, ma forse questa volta ha detto la verità.
Riportiamo alcune frasi del Ministro Poletti dette agli studenti dell'istituto tecnico professionale Manfredi-Tanari di Bologna, al centro dell'incontro c'era il tema dell'alternanza-scuola lavoro.
Ecco le frasi:
quella ritenuta normale,
"i rapporti che si instaurano nel percorso di alternanza scuola lavoro fanno crescere il tasso di fiducia e quindi le opportunità lavorative".
e quella incriminata,
"il rapporto di fiducia è un tema sempre più essenziale" si creano più opportunità "a giocare a calcetto che a mandare in giro i curricula".
Si sono scandalizzati per quello che ha detto perfino nelle fila del PD; lo stesso ministro si è scusato perché “frainteso”; era stato frainteso anche quando aveva offeso i giovani italiani che emigrano all’estero, ma questa volta ha detto una scomoda verità.
Ebbene sì; in questo paese dove la raccomandazione è uno dei requisiti per trovare lavoro, quello che ha detto Poletti non fa una grinza. Le stesse esperienze scolastiche scuola-lavoro, in tanti casi non portano ad acquisire nuova professionalità ma solo dimestichezza ad essere sfruttati e qualche conoscenza con qualche datore di lavoro.

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domenica 19 marzo 2017

Assegno ricollocazione! Ma che vuol dire?

Assegno ricollocazione! Ma che vuol dire?
Non è tanto facile da capire.
 Al via l'assegno di ricollocazione. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ad Avellino dove ha visitato il centro per l'impiego. "Le trentamila lettere - ha detto il premier - sono il 10% del totale di quelle che verranno inviate a regime".
I destinatari dell'assegno di ricollocazione sono stati individuati tra i lavoratori che percepiscono da almeno quattro mesi la Naspi (la nuova indennità di disoccupazione).
Ma a chi va l’assegno?

venerdì 17 marzo 2017

VOUCHER: buttato il bambino con l’acqua sporca

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge per l'abolizione dei voucher, i buoni lavoro da 10 euro lordi (7,5 euro netti) che servivano per pagare le prestazioni occasionali.
 Il governo ha inserito nel testo anche le nuove norme sugli appalti per il reinserimento del principio di solidarietà tra committente e appaltatore, in modo da disinnescare anche il secondo quesito referendario che era stato posto dalla Cgil.
 L’abolizione totale dei voucher è più di quello che si poteva aspettare la CGIL; la Camusso ha dovuto registrare una vittoria superiore alle sue aspettative.

sabato 4 marzo 2017

Troppo poveri! Allora restituite gli 80 euro

 Più di 438mila italiani con redditi molto bassi hanno dovuto restituire allo Stato il bonus di 80 euro ricevuto nel 2015. Perché al momento di compilare la dichiarazione hanno scoperto di aver guadagnato meno di 7.500 euro, troppo poco per averne diritto.

martedì 28 febbraio 2017

Renzi e il “lavoro di cittadinanza”

Renzi difende a spada tratta il lavoro fatto con il Jobs Act, come "tutti i tre anni di grandi passi avanti", ma è un tassello al quale ne vanno aggiunti altri per rispondere alla questione di fondo: come sostenere un sistema di protezione a chi resta fuori dal processo di innovazione.
"Fermare il progresso e la tecnologia o pensare di rallentare è assurdo", sostiene l'ex premier: "Le invenzioni, dalla stampa all'automobile, hanno avuto sempre ricadute sociali. Compito della politica è ora affrontare i problemi che derivano dalla rivoluzione digitale e i costi in termini di perdita di posti di lavoro". Ma, aggiunge, "contesto la risposta grillina al problema.

domenica 5 giugno 2016

La Banca del “non se pò fà”


 Il governatore della Banca d’Italia Visco, alla vigilia del voto in Svizzera sul Reddito di Base Incondizionato, rilascia una dichiarazione su un possibile reddito di cittadinanza in Italia, dicendo: “non se pò fà”
E badate bene,  quando Visco dice che non si può fare si riferisce solo a : "Un reddito minimo universale di 500 euro a cittadino per 12 mesi”
 La misera cifra di 500 euro,  per limitare lo stato di povertà che avanza in Italia,  secondo Visco vale il 20 per cento del Pil.
 Come ha fatto Visco questi conti non lo spiega; basta dirlo con la sua autorità di banchiere del Paese.
La gestione delle risorse è di competenza del Governo e non del governatore della Banca d’Italia; si attende allora una parola da Renzi che sull’argomento è in ritardo da due anni, la povertà pare che non sia nell’ordine delle sue priorità.
Tra le competenze della Banca d’Italia non c’è  il welfare, ma sicuramente c’è quella  di controllare il comportamento corretto delle Banche, e in questo campo purtroppo l’Istituto centrale non ha brillato. Se Banca Etruria ed altre fossero state in qualche modo ben controllate forse oggi si sarebbero risparmiati alcuni miliardi per il loro salvataggio.

 Il si può fare o non si può fare dipende da una scelta politica; se il denaro si usa in bonus vari, si elimina l’Imu, e si spendono miliardi per salvare alcune banche dal disastro,  è evidente che le risorse finiscono.  

venerdì 27 maggio 2016

Lettera aperta al Ministro Beatrice Lorenzin

I figli sono figli e non sono bebè.
LETTERA APERTA
AL MINISTRO DELLA SALUTE BEATRICE LORENZIN
 Volersi prendere cura di un figlio non può avere un tempo, è qualcosa senza tempo e scadenza ed è giusto che sia così.
 Un genitore che si fa carico di un figlio cercherà di sostenerlo fino a che diventa adulto e poi spera e teme finché non diventa autonomo con un suo lavoro e con mezzi sufficienti per vivere una vita dignitosa.
 Lo Stato se vuole farsi carico di una parte del carico familiare non può limitarsi a regali per l’evento della nascita o a sostegni per i primi tre anni, può incrementare l’istituto degli assegni familiari già esistente e dare un aiuto fino al raggiungimento della maggiore età. Lo Stato deve instillare sicurezza nei cittadini e non può farlo con la precarietà di un regalo a scadenza.
 Lo Stato doveva (e deve ancora) rispondere all’urgenza dei giovani senza lavoro, doveva trovare una qualche forma di aiuto per chi versa in disoccupazione; sono tanti i vecchi genitori che oggi mantengono figli disoccupati, i figli continuano ad essere figli anche a quarant’anni.
 Quei quarantenni disoccupati erano la base di sviluppo di nuove famiglie, ma difficilmente possono mettersi nell’ottica di fare “bebè” senza un lavoro e senza una casa.
 Non c’è nessun astio e nessuna polemica nei suoi confronti signor Ministro,  
questa lettera forse neanche le arriverà;  c’è solo una considerazione:
tutti i bonus stanziati dal suo Governo: bebè, regalo ai 18 enni,  scuola, 80 euro variamente distribuiti, taglio dell’Imu, facilitazioni alle imprese per le assunzioni a scadenza; tutti questi miliardi erano giusto quelli che potevano bastare per istituire un reddito di cittadinanza, un vero e proprio concreto aiuto per la disoccupazione. Questa misura avrebbe tolto dalla disperazione tanta gente, instillato fiducia e speranza nello Stato, sarebbe nata qualche famiglia in più e qualche figlio in più.
Distinti Saluti
Francesco Zaffuto
Invita tramite ufficiostampa@sanita.it
Riferimento alle notizie riportate su

"L'idea è quella di estendere il bonus bebè per tre anni", ovvero per i primi tre anni di vista del bambino. E' la proposta lanciata dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.

"Purtroppo - ha detto Lorenzin - in questi anni sul bonus bebè abbiamo risparmiato 1,38 miliardi e questo perché non sono nati bambini. Partendo da tale cifra, basta aggiungere 300 milioni per fare in modo che ad una famiglia con una classe Isee di 25 mila euro possa andare un bonus bebè che passa da 80 a 160 euro al mese, mentre per una famiglia con classe Isee di 7 mila euro si potrebbe passare ad un bonus bebè da 160 a 320 euro al mese; per il secondo figlio si potrebbe invece passare da 240 euro a 400 euro mensili in relazione alla seconda fascia Isee considerata". Questo, ha sottolineato il ministro, "per dare un aiuto pratico ai genitori".

martedì 29 dicembre 2015

Il bilancio del cosiddetto fare


Il presidente Renzi ha tratteggiato (nella conferenza stampa del 29 dicembre)  il suo bilancio di successi, il suo fare; ma quando nell’ambito del fare non si fa la cosa principale che andava fatta,  il fare è ben poca cosa.
Nel nostro Paese chiamato Italia c’era un’urgenza: dare degli elementi di sopravvivenza ai disoccupati, tutti i disoccupati e non uno sì e uno no.
Si poteva optare per reddito di cittadinanza o si poteva costruire un altro modo;  ma in ogni caso questa era l’urgenza da quando il Governo Rezi si era insediato;  urgenza che non avevano saputo affrontare i governi Letta e Monti.
Questo blog nella sua stupida presunzione ne aveva addirittura suggerito uno.
Ebbene tutto ha fatto Renzi tranne la cosa urgente da fare. Le sue misura dice ora che hanno fatto ripartire la crescita e che stanno portando il Paese a superare la crisi economica.  Con il gioco delle cifre dello 0,8 di aumento del pil, prima di arrivare a risolvere il problema della disoccupazione, i disoccupati saranno già passati a miglior vita, e anche il suo governo sarà passato alla Storia, a una misera storia. (f.z.)


Immagine – la copia della ricevuta di ritorno che questo blog inviò per raccomandata al Ministro del Lavoro Poletti.

lunedì 30 novembre 2015

L’ora di Lavoro di Poletti e gli altri …



La frase di Poletti: “Dovremo immaginare un contratto di lavoro che non abbia come unico riferimento l’ora di lavoro ma la misura dell’opera. L’ora di lavoro è un attrezzo vecchio che non permette l’innovazione”
La frase che esce dalla bocca di Poletti non è solo farina del suo sacco.
E’ una frase che in realtà dice ben poco ma è orientativa per il ruolo che intende giocare il governo quando si porrà come mediatore in tutte le trattative contrattuali future.
 Nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato la misurazione della retribuzione in rapporto all’ora di lavoro è uno strumento che hanno voluto le stesse imprese e gli stessi lavoratori, e si traduce nei fatti in:
il lavoratore cede un’ora della propria vita in cambio di una retribuzione;
l’imprenditore indica le mansioni da svolgere e le modalità con cui bisogna svolgerle;
il lavoratore ha il compito di svolgere quelle mansioni con diligenza e la mancata diligenza può compromettere il rapporto di lavoro.
 E’ già così, quindi se il Poletti parla di misura dell’apporto, nel campo del lavoro subordinato non sta aggiungendo nulla.
 Nella storia del lavoro ci sono state esperienze di vario tipo che hanno riguardato le mansioni e : non sono una novità il cottimo (cottimo personale e cottimo di squadra per le catene di montaggio);  non sono una novità l’aumento dei ritmi di lavoro (ricordiamo il vecchio film di Chaplin sull’applicazione dei taylorismo); non sono una novità le lotte contro la nocività di alcuni reparti; non sono una novità gli stessi premi di produzione (i premi individuali, di squadra, di reparto, di intera azienda).
 Se tutto questo già esiste quale può essere la novità di cui parla Poletti?
La qualità di un prodotto non è decisa dal lavoratore subordinato, ma dall’imprenditore:  che sceglie il suo staff, che sceglie la produzione da fare, che sceglie l’organizzazione interna dell’impresa; che sceglie il personale adatto.
 Il prodotto alla fine può essere buono o meno buono, di qualità scarsa o di qualità elevatissima; ma alla fine quello che conta è che il prodotto sia venduto sul mercato e che sia in grado di dare dei ricavi: i ricavi andranno a compensare i costi per materie prime e immobilizzazioni, i costi della manodopera, il profitto dell’imprenditore per il suo lavoro e per il rischio d’impresa.
 Allora occorre chiarire se nelle parole “misura dell’apporto” di Poletti e dei suoi suggeritori ci stanno l’entità globale dei ricavi (cioè delle vendite).
 La questione diventa allora più semplice da capire e può diventare nel lavoro subordinato qualcosa di questo genere:
soluzione estrema - mi dai un’ora del tua vita, io ti indico le modalità di lavoro che dovrai svolgere con diligenza, poi io ti pago solo se vendo il prodotto;
soluzione media - mi dai un’ora del tua vita, io ti indico le modalità di lavoro che dovrai svolgere con diligenza, poi io ti pago per una parte in modo fisso e per un’altra parte solo se vendo il prodotto.
 In pratica dietro alle parole “misura dell’apporto” si viene così a nascondere una richiesta di partecipazione alle perdite e ai guadagni. Ma se questo concetto può essere comprensibile e logico all’interno di un rapporto associativo, diventa meno comprensibile all’interno di un rapporto di lavoro subordinato; chi prende le decisioni resta l’imprenditore, che potrà indicare le modalità e decidere ciò che si intende per diligente o meno diligente nella conduzione del lavoro. Non credo che gli imprenditori possano accettare decisioni assembleari di lavoratori e sindacati, e in ogni caso sarebbero poco gestibili.
 Allora attenzione a non innamorarsi scioccamente delle parole e cercare di usare parole chiare per evitare inutile confusione. Noi abbiamo in Italia aziende che tirano e fanno profitti ed aziende che arrancano e che si trovano sull’orlo della chiusura; abbiamo anche contratti di lavoro nazionali che valgono sia per le aziende in buona salute e sia per quelle in pessima salute; la ricerca di una flessibilità nei contratti aziendali è comprensibile. Non si possono stabilire le stesse modalità per tutte le aziende, non si può applicare la paga oraria uguale per tutti e non si può applicare una “misura dell’apporto” applicabile in tutte le aziende. Vanno stabiliti i requisiti minimi e poi lasciare spazi alle contrattazioni aziendali. Ma anche in questa soluzione prospettata ci possono essere dei problemi, perché le aziende che tirano e non hanno problemi di vendite, tenderanno lo stesso a pagare il minimo per aumentare i profitti, profitti che spesso vengono occultati dagli stessi bilanci. Un richiamo alla morale potrebbe essere utile, ma la stessa morale arranca.

 Allora non rivoluzioni parolaie dei nostri ministri e neanche chiusure da parte sindacale, ma attente disposizioni contrattuali che non vadano a strozzare i lavoratori e che non vadano a strozzare gli imprenditori in difficoltà, e che soprattutto siano capaci di combattere la disoccupazione. (f.z.)

domenica 29 novembre 2015

Laurea: i numeri di Poletti


 Con un intervento sui tempi di laurea e uno sull’ora di lavoro il Ministro Poletti  ha messo in subbuglio tutta la stampa. Per questo blog è un po’ difficile entrare nel merito perché sono affermazioni buttate là giusto per provocare un polverone giornalistico. Ma purtroppo si tratta del Ministro del Lavoro, e il Lavoro in questo paese è la piaga aperta e la più lacerante. Dobbiamo necessariamente affrontare le frasi polettiane. 
Oggi parliamo della prima frase sui tempi per conseguire una laurea e il voto di laurea.
Frasi di polettiane riportate nei quotidiani: “Prendere 110 e lode a 28 anni non serve a un fico, è meglio prendere 97 a 21
 “I nostri giovani arrivano al mercato del lavoro in gravissimo ritardo. Quasi tutti quelli che incontro mi dicono che si trovano a competere con ragazzi di altre nazioni che hanno sei anni meno di loro e fare la gara con chi ha sei anni di tempo in più diventa durissimo“.
 Se ragioniamo un attimo sulla seconda frase, si parla di competere con altri giovani laureati. Il competere lo si può avere in Italia o all’estero. Sorge la domanda: “ci sono tanti laureati di altre parti del mondo che vengono a cercare lavoro in Italia?” Pare di no. Allora sorge un’altra domanda: “ci sono tanti figli di papà italiani che vanno a laurearsi all’estero?” Forse, tanti non saranno,  ma sicuramente un po’ di benestanti accorti cominciano a farlo. La frase resta sibillina e nella stragrande maggioranza dei casi si adatta a quei laureati italiani che  se ne vanno a cercare lavoro all’estero; e pare che il nostro Ministro venga a prospettare un competere all’estero dei nostri laureati, una specie di consiglio di emigrare da giovane.
Passiamo ora alla prima frase: intanto la frase non distingue tra laurea triennale e laurea magistrale. Dalla numerologia 97/21 si può ipotizzare che si voglia trattare di  laurea triennale; un giovane che si scrive all’università a 18 anni e va a completare a 21 con un bel 97.  Ignora il Poletti che in Italia per molti settori del pubblico impiego è previsto minimo 105 di voto di laurea.  Ed,  anche le aziende private,  perché non dovrebbero preferire un giovane di 24 o 26 anni laureato con 110 e lode? Ma soprattutto come si può pensare che un essere umano a 28 anni si possa considerare vecchio, e come si può pensare che al momento della pensione a 66 anni lo si consideri giovane.
 Allora evitiamo la numerologia magica  e cerchiamo di vedere di aggiustare qualcosa.
 I giovani che si avviano all’università hanno bisogno di orientamento nella scelta  e le prospettive di occupazione  debbono essere ben prospettate nei diversi settori.
 Le università hanno il dovere di ripensare i loro programmi e ordinamenti (confrontandoli con i corsi di laurea all’estero spesso più brevi e più leggeri), e snellendoli di materie che sono state inserite solo per aumentare cattedre universitarie.     
  Abbiamo bisogno anche di corsi brevi post laurea per avviare verso indirizzi particolari e dare la possibilità di riciclarsi in settori che permettono più occupazione, e non supermaster senza sbocchi.
  Abbiamo bisogno che chi costruisce corsi non lo faccia per sistemare alcuni formatori ma per costruire una formazione realmente spendibile.
  Abbiamo bisogno, in tutti i settori dove è possibile farlo, di lavorare meno e lavorare tutti.

  Accogliamo il consiglio squinternato del Ministro di “darci una mossa ed evitare di perdere tempo” (che poi è il succo delle sue frasi); ma nel contempo auspichiamo che il Ministro del Lavoro  “si dia una mossa a fare qualcosa per creare lavoro”.   (f. z.) 

sabato 28 novembre 2015

dedicata al Ministro Poletti e al suo "pensiero"



Il Poletti pensiero dice: “Dovremo immaginare un contratto di lavoro che
non abbia come unico riferimento l’ora di lavoro ma la misura dell’apporto dell’opera. L’ora di lavoro è un attrezzo vecchio che non permette l’innovazione”
Crea pane e Lavoro ritornerà con calma e attenzione sull’argomento, momentaneamente
regaliamo a Poletti questa canzone.

mercoledì 25 novembre 2015

18 anni bonus 500 euro per ...

Potete  controllare sul “Corriere della Sera”
Sì, il nostro Capo del governo ha detto proprio
"I 550mila italiani che compiono diciotto anni potranno usufruire di una carta, un bonus di 500 euro per poter partecipare a iniziative culturali,
Pensate che il giornale ha mal riportato le parole e allora andate sulla Repubblica e trovate:
«I 550mila italiani che compiono diciotto anni potranno usufruire di una carta, un bonus di 500 euro a testa per poter partecipare a iniziative culturali».
Proprio così, soldi alla sparpagliata, e secondo Renzi servono a combattere addirittura il terrorismo dell’Isis creando voglia di cultura.
Crea pane e lavoro ha  rintracciato in rete questo commento che proponiamo in riflessione:

“E va bene.... il bonus di 500 euro ai docenti per aggiornarsi, e ora il bonus di 500 euro ai neo diciottenni per cinema, musei, concerti... ma un bonus ai quasi quarantenni disoccupati no... loro non hanno nessun diritto... tanto ci sono i genitori pensionati che provvedono a mantenerli....”

lunedì 22 giugno 2015

Reddito di cittadinanza e Renzi

 

"La questione occupazione è ai vertici di tutte le preoccupazioni, e' chiaro, ma il compito dei politici non e' quello di dare i soldi per stare a casa: dobbiamo dare l'idea di dare l'opportunità di crearti un posto di lavoro, se uno ha voglia"

http://www.cassaforense.it/radiocor-news/starstarstar-renzi-reddito-di-cittadinanza-incostituzionale-no-soldi-per-stare-a-casa-1/

per poi aggiungere (anche nel corso della direzione del Partito Democratico): “È anche incostituzionale, perché la nostra Costituzione stabilisce che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”

http://www.fanpage.it/per-renzi-il-reddito-di-cittadinanza-e-incostituzionale-e-roba-da-furbi/

 

Si ricorda al Presidente del Consiglio di leggere gli articoli 3 e 4 della Costituzione

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Dunque Presidente, come intende applicare Lei l’articolo 3: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Ci sono milioni di lavoratori disoccupati che dichiarano di voler lavorare e sono disponibili al lavoro; possono consegnare un Numero di telefono alla Signoria Vostra o al Suo Ufficio di Governo, o a suoi uffici di Collocamento (che non ci sono e se ci sono non funzionano); e: se la Signoria Vostra li chiama per un qualsiasi lavoro e non si presentano, il reddito di cittadinanza (o indennità di disoccupazione generalizzata)  può essere benissimo sospeso. Nessuno vuole vivere con una misera assistenza,  Signor Presidente,  e dunque sceglierà di lavorare per terzi o in proprio; ma se il lavoro non c’è, nel frattempo,  non può restare nella disperazione.
22 giugno 2015  francesco zaffuto

qui la minima ipotesi per una indennità di disoccupazione generalizzata proposta da questo blog


lunedì 30 marzo 2015

L’Italia che riparte e …

L’Italia che riparte e … sempre quella storiella del bicchiere …
Nei primi due mesi del 2015 sono stati attivati 79 mila contratti a tempo indeterminato, il 38,4% in più rispetto ai primi due mesi del 2014". Lo ha detto il ministro del lavoro Giuliano Poletti. L'annuncio era stato anticipato dal premier Matteo Renzi che aveva parlato di un aumento "a doppia cifra" rispetto all'anno precedente: "E' il segnale che l'Italia riparte".
Il fatturato nell'industria diminuisce a gennaio dell'1,6% rispetto a dicembre, con una flessione dello 0,9% sul mercato interno e del 3,1% su quello estero. Lo rileva l'Istat che parla di un calo ''abbastanza importante'' dopo il risultato positivo di dicembre (+1,4% su mese e +0,9% su anno). Su base annua la riduzione di gennaio è del 2,5%.
Anche gli ordinativi si riducono del 3,6% rispetto a dicembre e del 5,5% rispetto a gennaio 2014. Più in dettaglio, il fatturato cala su base mensile del 13,6% per l'energia, del 2,2% per i beni strumentali e dello 0,4% per i beni di consumo, mentre aumenta dello 0,3% per i beni intermedi.

Vale la pena sempre  di ricordare al Ministro Poletti che in Italia  3,6 milioni di persone non cercano impiego ma sarebbero disponibili a lavorare; e sommando i disoccupati che cercano il lavoro, si superano i 6,6 milioni di persone senza lavoro.