sabato 31 agosto 2013

DISOCCUPAZIONE DATI LUGLIO 2013

Il tasso di disoccupazione nel LUGLIO 2013  si attesta al 12,0%, invariato rispetto al mese precedente e in aumento di 1,3 punti percentuali nei dodici mesi.
Il numero di disoccupati, pari a 3 milioni 76 mila, diminuisce dello 0,3% rispetto al mese precedente (-10 mila) ma aumenta dell'11,8% su base annua (+325 mila).
A luglio 2013 gli occupati sono 22 milioni 509 mila, sostanzialmente invariati rispetto al mese precedente e in diminuzione dell'1,9% su base annua (-433 mila).
Il tasso di occupazione, pari al 55,9%, rimane invariato in termini congiunturali e diminuisce di 1,0 punti percentuali rispetto a dodici mesi prima.
Tra i 15-24enni le persone in cerca di lavoro sono 635 mila e rappresentano il 10,6% della popolazione in questa fascia d'età. Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero l'incidenza dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 39,5%, in aumento di 0,4 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 4,3 punti nel confronto tendenziale.
Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce dello 0,1% rispetto al mese precedente (-12 mila unità) ma aumenta dello 0,3% rispetto a dodici mesi prima (+36 mila). Il tasso di inattività si attesta al 36,4%, invariato in termini congiunturali e in aumento di 0,2 punti su base annua.
SE fermarsi al 12% si può considerare un sintomo di ripresa ci possono volere  una decina di anni per uscire dagli aspetti più gravi della crisi.

Il 2012 fu considerato un  anno terribile e il TASSO DISOCCUPAZIONE nello stesso periodo era del 10,7%
Nel  Gennaio 2011 tasso di disoccupazione era dell’ 8,6%. 

venerdì 30 agosto 2013

I numeri della sofferenza occupazionale

Visti complessivamente sono numeri da capogiro
Dal primo trimestre 2013 sono 9 milioni e 117mila le persone nell'area della sofferenza e del disagio occupazionale, tra disoccupati, scoraggiati e cassa integrati, precari e part time involontari. Si arriva a questo dato sulla base di una rielaborazione fornita con  il rapporto dell'associazione Bruno Trentin-Isf-Ires della Cgil.
 Si rileva, inoltre,  che rispetto al primo trimestre 2012 «si è registrato un incremento complessivo del 10,1% (equivalente a +835.000 unità), mentre rispetto al primo trimestre 2007 l'aumento è del 60,9% (+3 milioni e 450mila persone)». In particolare l'area della sofferenza, quel segmento costituito da disoccupati, scoraggiati e cassa integrati, «si attesta a 5 milioni e 4mila persone mentre quella del disagio, ovvero precari e part time involontari, a 4 milioni e 113mila unità".
Sul Sito IRES
comunicato stampa
il documento di analisi
Ma andiamo a fare qualche possibile ragionamento sui dati. Il dato del primo trimestre 2007 è un dato precrisi economica. Se oggi abbiamo uno stato di sofferenza di 9 milioni e 117, e togliamo tutto l’incremento dal 2007 ad oggi di 3 milioni e 450 mila, possiamo dire che l’Italia partiva già con uno stato di sofferenza di 5miloni e 667. Possiamo dire che la situazione era già grave ai tempi dei seguenti governi. E possiamo dire che questi governi fecero ben poco per affrontare la questione di 5 milioni e 667 mila italiani in stato di sofferenza occupazionale.
XII Legislatura (15 aprile 1994 - 16 febbraio 1996)
elezioni politiche il 27 marzo 1994
XIII Legislatura (9 maggio 1996 - 9 marzo 2001)
elezioni politiche il 21 aprile 1996
XIV Legislatura (30 maggio 2001 - 27 aprile 2006) 
elezioni politiche il 13 maggio 2001
Governo Berlusconi III (dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006)
Governo Berlusconi II (dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005)
L’inizio della crisi economica parte pertanto con Governi che non hanno saputo affrontare uno stato occupazionale già grave. Quando arrivano le prime avvisaglie della crisi è in carica il governo Prodi.
XV Legislatura (28 aprile 2006 - 6 febbraio 2008) 
elezioni politiche 9 e 10 aprile 2006
Governo Prodi II (dal 17 maggio 2006 al 6 maggio 2008)

L’Italia in quel momento è nel pieno di una crisi politica caratterizzata dalla ingovernabilità e la crisi economica finanziaria comincia ad affacciarsi in USA con i primi dati gravi  che preannunciavano una espansione anche sui mercati europei. La crisi politica viene superata con il 
Governo Berlusconi IV (dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011)
Il ragionamento che  guida questo governo in tutta una prima fase è negare la stessa crisi, o almeno non valutarla in tutta la sua gravità. Fino all’arrivo dell’operazione governo dei tecnici.
Governo Monti (dal 16 novembre 2011 al 27 aprile 2013)
I provvedimenti sono tutti di natura finanziaria e in tema occupazionale non vengono presi provvedimenti, tranne quelli relativi alla Cassa integrazione in sostegno di coloro che avevano perso di recente il lavoro.
Il Governo Letta, in carica dal 28 aprile eredita i 9 milioni 117 mila  sofferenti, quello che sta facendo sta al giudizio della politica, ma quello che hanno fatto i governi precedenti è a giudizio della Storia, e si può dire che non hanno fatto.
Sarebbe d’aggiungere al giudizio della Storia un:  che cosa hanno fatto i sindacati?

immagine - bandiera italiana a mezz'asta

mercoledì 28 agosto 2013

La soluzione Letta per i precari della PA

Ecco una frase del Presidente Letta
«Si avvia un processo di parziale inserimento di precari  previa procedura altamente selettiva e cercheremo di far sì che nella fase di conversione e applicazione del decreto avvenga il censimento di tutte le situazioni di precariato nella Pubblica amministrazione». 
Non è facile comprendere i provvedimenti presi dal Governo in tema di precari della pubblica amministrazione, sarà sicuramente necessario leggere il decreto; ma dalla frase citata pare evidente che il Governo non ha in mano neanche i dati di quanti sono i precari della Pubblica Amministrazione, occorre fare ancora un censimento.
 Nei fatti si sono succeduti governi che per circa 15 anni non hanno bandito un concorso, che hanno lasciato ingrossare le fila del precariato anche in settori dove si producevano servizi di continuità (ad esempio la Sanità). Non c’era nessuna necessità di fare assunzioni provvisorie quando si dovevano affrontare servizi essenziali e continuativi. I concorsi non sono stati banditi perché faceva comodo pagare meno i precari e perché faceva comodo decidere sulle assunzioni senza regole ben definite e concorsuali.
 Per anni abbiamo sentito parlare dei necessari concorsi, ne parlò tanto l’allora  ministro della funzione Brunetta e non si approdò a nulla. Oggi, bontà loro, con il governo delle larghe intese,  si riparla di concorsi e di sistemazione dei precari, ci si ricorda che esiste un articolo della Costituzione che prevede l’istituzione di concorsi per l’assunzione nella pubblica amministrazione, peccato che occorre mandare a casa una parte di precari; e si trova la soluzione finale con un colpo al cerchio e uno alla botte ed ecco:
 «parziale inserimento di precari» della pubblica amministrazione «previa procedura altamente selettiva». Lo dice il presidente del consiglio Enrico Letta in conferenza stampa. «Riteniamo- aggiunge- che la Costituzione vada applicata». 
 Cerca di spiegare meglio le intenzioni del Governo Gianpiero D'Alia. "Prevediamo procedure selettive tra coloro i quali hanno contratti a termine di almeno tre anni, saranno selezionati i migliori,"
 Provando a decifrare ci si aspetta un doppio canale: un concorso riservato per i precari più stagionati e la riapertura di nuovi concorsi per la marea di disoccupati.
 Questa soluzione del 50% e 50% non è nuova, è stata praticata nel precariato della scuola diverse volte; ma nel caso della scuola almeno il precariato è stato fino ad ora regolato con graduatorie di attesa per le supplenze ed incarichi annuali, graduatorie alle quali si accede sulla base del punteggio di laurea;  per tutto il resto del precariato della pubblica amministrazione, invece,  c’è stata una selva di decisioni locali e spesso clientelari.   
Ora il governo Letta cerca di mettere una toppa e con una solenne promessa
"Con questo provvedimento diciamo mai più contratti a termine che non siano eccezionali o temporali, l'uso al ricorso del precariato nella Pa è diventata una scorciatoia. Il contratto tipico prevalente nella Pa sarà quello a tempo indeterminato" 
 Ma visto la vita provvisoria e traballante del Governo, la promessa pare valere  per i futuri governi.
27/08/13 francesco zaffuto


Immagine – il simbolo dei saldi al 50%

martedì 27 agosto 2013

SICUREZZA PER GLI OPERAI DEGLI SPETTACOLI LIVE


IL BLOG  “Crea pane e lavoro” condivide questo appello e invita a firmarlo

Sono Paola, madre di Matteo, rigger morto il 5 marzo 2012 a Reggio Calabria, durante il montaggio del mega palco per il concerto di Laura Pausini.
Dopo un anno e mezzo dalla morte di mio figlio niente è cambiato. Lo dimostra l’ennesima recente tragedia: solo un mese fa Khaled Farouk Abdel Hamid ha perso la vita durante lo smontaggio del concerto dei Kiss, così come era accaduto a Francesco Pinna durante i lavori d’allestimento del palco di Jovanotti, tre mesi prima della morte di Matteo.
Rigger, scaffolder, facchini, sono tutti "lavoratori invisibili" dello spettacolo!
Gli operai specializzati adibiti a costruire e gestire le strutture per i grandi eventi live, come i concerti con turni di lavoro illimitati, sono esasperati dalla necessità di rispettare le consegne programmate, e con personale insufficiente. Condizioni rese ancor più "ad alto rischio" dalla mancanza di revisione dei materiali assemblati e da un' organizzazione dei cantieri basata più sulla consuetudine che sulle regole e sulle leggi; una prassi che non rispetta la gerarchia formale e sostanziale dei ruoli operativi. 
Quello dei concerti è un business milionario, l’unico nel mercato della musica in grado di assicurare, ancora oggi, i massicci guadagni di una volta. Ma questo non deve prescindere dalla sicurezza dei lavoratori.


Andrebbe verificata l'idoneità delle location che accolgono le strutture da montare, i turni andrebbero programmati in maniera adeguata e andrebbe regolato il sistema di scatole cinesi degli spettacoli live.


Grazie,
Paola Armellini via Change.org



Immagine – la struttura caduta del palco del concerto della Pausini da http://notizie.guidone.it/2012/03/05/crolla-il-palco-del-concerto-della-pausini-muore-un-operaio/?refresh_ce

lunedì 26 agosto 2013

LA GRANDE EVASIONE

 Nei primi sei mesi del 2013 l'evasione contributiva accertata è aumentata del 117%, pari a oltre 260 milioni di euro, mentre il 62% delle aziende sottoposte a controllo è risultata irregolare, con un incremento annuo del 22% di violazioni.
Qui  l’articolo d’informazione
L’evasione contributiva non è come l’evasione fiscale non ricade complessivamente sulla società, distrugge la vita futura dei lavoratori: non avranno nel loro futuro i contributi necessari per la pensione. Il lavoro in nero è una piaga le cui conseguenze si pagano nel tempo. Certo si potrà dire: “meglio un lavoro in nero che stare disoccupati”. Il ragionamento della disperazione aiuta a sopportare individualmente le angherie del presente, ma uno Stato ha il dovere di mettere ordine sul mercato del lavoro, per proteggere i lavoratori e per proteggere le aziende che operano regolarmente.
Questo blog si è fatto portavoce di una proposta sul collocamento in materia di lavoro, il Ministro del lavoro si è ben guardato dal rispondere.
Per memoria ecco il link

immagine – sede INPS

domenica 25 agosto 2013

STAGISTI IN ITALIA

In inglese «stage» non vuol dire tirocinio, ma palcoscenico.
In Italia lo stage riguarda - nel solo settore privato - almeno mezzo milione di persone all’anno
Con il termine «congrua indennità» (tra i 300 e i 600 euro al mese)  l’ex ministro del lavoro Elsa Fornero stabilì delle regole contro gli stage gratuiti; ma le Regioni delegate all’applicazioni normative sono ancora in ritardo.
 Le regole del “congruo compenso”  valgono solo per metà dei tirocinanti, quelli cosiddetti «extracurriculari», quelli che fanno uno stage dopo il diploma o la laurea. E per gli altri 250mila che ancora studiano?  0000  zero, di conseguenza le aziende andranno a preferire  questa tipologia.
Finito lo STAGE  molto raramente arriva il lavoro, si passa ad un altro periodo di apprendistato o spesso addio ….

Qui tutto l’articolo su LA STAMPA


Qui un sito che si occupa di Stagisti



immagine – un palcoscenico 

sabato 24 agosto 2013

Ormai notizie accantonate

I suicidi di lavoratori e imprenditori da notizie di prima pagina, capaci di sollevare interrogazioni in Parlamento, sono diventati notizie di cronaca riportati solo da alcuni giornali locali
Reggio Emilia, 22 agosto 2013 - un uomo di 52 anni si è ucciso sparandosi un colpo di pistola al petto;  In macchina aveva lasciato un biglietto spiegando la sua disperazione: “Non ho più un lavoro”.
 Gli agenti della squadra mobile hanno poi identificato la vittima: è un 52enne odontotecnico. Nell’auto dell’uomo è stata trovata una lettera manoscritta, con la quale spiegava i motivi del suicidio, dovuti - spiega la questura - alla recente perdita del lavoro e alle difficoltà di trovare una nuova occupazione. L'uomo, residente a Bagnolo in Piano, aveva dovuto chiudere la sua attività da libero professionista e cercava, senza successo, un lavoro come dipendente.
Notizia da

LETTA,  SE PERDI IL LAVORO DAI 52 ANNI AI 67 per andare in pensione,  cosa fai?
In uno Stato normale la persona dovrebbe poter rivolgersi ad un centro d’impiego;
magari non ci sarà disponibile il lavoro adatto alla sua qualifica ma ci dovrebbe essere una qualsiasi altra opportunità di lavoro provvisoria (magari a fare le pulizie), e se non c’è un lavoro ci deve essere una lista di collocamento di attesa e una indennità di disoccupazione.
Non possiamo dedicare tutto il nostro impegno mentale sulle condanne di Berlusconi!!!!

immagine Bandiera italiana a lutto

venerdì 23 agosto 2013

le perle del nostro Welfare

L’indennità di disoccupazione in vigore dal 1 gennaio 2013 aiuta un poco i disoccupati che erano prima occupati, ma:  i disoccupati  da più tempo,  i sottooccupati precipitati in stato di totale disoccupazione e quelli che non hanno mai trovato un lavoro, per lo Stato non esistono.
Ecco dal sito dell’INPS
Evidenziati in rosso le discriminanti

Indennità di disoccupazione ASpI


COSA E’

E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

A CHI SPETTA

Ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
·         gli apprendisti;
·         i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
·         il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
·         i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;

A CHI NON SPETTA

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione ASpI:
·         i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
·         gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
·         i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

QUANDO SPETTA

Spetta in presenza dei seguenti requisiti:
·         Stato di disoccupazione involontario.
L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.
Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.
Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:
·         nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
·         a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Almeno due anni di assicurazione

Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

Requisito Contributivo

Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:
·         i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
·         i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
·         i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
·         l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola o dell’indennità di disoccupazione ASpI, sulla base del criterio della prevalenza. Per verificare l’entità delle diverse contribuzioni restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:
·         malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
·         cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
·         assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi - non considerati utili – devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento. 

LA DOMANDA

Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
·         WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
·         Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
·         Patronati/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.
La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:
·         a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
·         b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
·         c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
·         d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
·         e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
·         f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

L’indennità di disoccupazione ASpI spetta:
·         dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
·         dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;
·         dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;
·         dalle date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo “la domanda” , qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.

COSA SPETTA

Un’indennità mensile la cui durata, collegata all’età anagrafica del lavoratore, aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015 (periodo transitorio), per essere definita a regime con decorrenza 1° gennaio 2016.

La durata massima della prestazione per il periodo transitorio 2013-2015 è di seguito indicata:


Anno di cessazione del rapporto di lavoro

Età anagrafica


Inferiore a 50 anni
Pari o superiore a 50 anni;
inferiore a 55 anni
Pari o superiore a  55 anni

2013
8 mesi
12 mesi
12 mesi

2014
8 mesi
12 mesi
14 mesi

2015
10 mesi
12 mesi
16 mesi

PERIODO TRANSITORIO 2013-2015

QUANTO SPETTA

La misura della prestazione è pari:
·         al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
·         al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l’anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti. L’indennità può essere riscossa:
·         mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
·         mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti  per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.

NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE

Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende  ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione  o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.

DECADENZA DALL’INDENNITA’

Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
·         perdita dello stato di disoccupazione;
·         rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
·         inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
·         pensionamento di vecchiaia o anticipato;
·         assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
·         rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
·         mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.

ISTITUTI IN VIGORE

Alla prestazione si applicano, per quanto non previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.


immagine - striscione "il welfare non è un lusso" da