Il
reddito di cittadinanza nella versione Di Maio del Governo 5stelle/lega è in
Gazzetta Ufficiale
Trattandosi di un decreto il provvedimento
è entrato in vigore. Successivamente,
il testo arriverà alle Camere, che avranno i consueti 60 giorni di tempo per l’iter di conversione.
E non si esclude che il passaggio parlamentare possa apportare modifiche al provvedimento.
Qui di seguito il
decreto in copia dalla Gazzetta – questo blog in post successivi esaminerà
alcuni punti di forza e di debolezza di questa misura.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza
di prevedere una
misura di
contrasto alla poverta',
alla disuguaglianza e
all'esclusione
sociale volta a garantire il diritto
al lavoro e a
favorire il
diritto all'informazione, all'istruzione, alla
formazione,
alla cultura mediante politiche finalizzate
al sostegno
economico e
all'inserimento dei soggetti a rischio
di emarginazione
nella
societa' e nel mondo del lavoro e garantire
cosi' una misura
utile ad
assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la
crescita
personale e sociale dell'individuo;
Ritenuta la straordinaria necessita' e
urgenza di prevedere
la
semplificazione
del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo
certo ed
essenziale con l'obiettivo di una ridefinizione del modello
di benessere
collettivo;
Ritenuta la straordinaria necessita' e
urgenza di dare corso ad una
generale
razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una
riforma
complessiva delle strutture esistenti
nonche' ad una
piu'
efficace
gestione delle politiche attive;
Ritenuta la straordinaria necessita' e
urgenza di dare attuazione a
interventi
in materia pensionistica
finalizzati alla rivisitazione
del sistema
vigente e all'introduzione di
ulteriori modalita' di
pensionamento
anticipato anche mediante l'immanenza
nel sistema di
misure gia'
adottate;
Ritenuta la straordinaria necessita' e
urgenza di creare misure per
incentivare
l'assunzione di lavoratori giovani;
Ritenuta la straordinaria necessita' e
urgenza di intervenire sugli
assetti
organizzativi degli istituti previdenziali pubblici al
fine
di una piu'
efficace e razionale redistribuzione dei
compiti dei
diversi
organi;
Ritenuta la straordinaria necessita' e
urgenza di provvedere ad una
verifica
sistematica dei flussi di uscita per pensionamento dal mondo
del lavoro
anche nell'ottica di un puntuale monitoraggio della spesa
previdenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella
riunione del
17 gennaio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e del
Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i
Ministri dell'economia e
delle finanze, per
la pubblica
amministrazione
e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Reddito di cittadinanza
1. E' istituito, a decorrere dal mese di
aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza,
di seguito denominato «Rdc», quale misura
fondamentale
di politica
attiva del lavoro a garanzia del diritto
al lavoro, di
contrasto alla
poverta', alla disuguaglianza e
all'esclusione
sociale,
nonche' diretta a favorire
il diritto all'informazione,
all'istruzione,
alla formazione e alla cultura
attraverso politiche
volte al
sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a
rischio di
emarginazione nella societa' e nel mondo
del lavoro. Il
Rdc
costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle
risorse
disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti
esclusivamente da uno
o piu'
componenti
di eta'
pari o superiore
a 67 anni,
adeguata agli
incrementi della
speranza di vita
di cui all'articolo
12 del
decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni,
dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di
Pensione di
cittadinanza quale misura di
contrasto alla poverta'
delle
persone anziane. I requisiti per l'accesso
e le regole
di
definizione
del beneficio economico, nonche' le
procedure per la
gestione dello
stesso, sono le
medesime del Rdc,
salvo dove
diversamente
specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc,
la Pensione
di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del
compimento
del sessantasettesimo anno di eta'
del componente del
nucleo piu'
giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.
Art. 2
Beneficiari
1.
Il Rdc e'
riconosciuto ai nuclei
familiari in possesso
cumulativamente,
al momento della presentazione della domanda
e per
tutta la
durata dell'erogazione del
beneficio, dei seguenti
requisiti:
a) con riferimento ai requisiti
di cittadinanza, residenza
e
soggiorno,
il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza
italiana o di Paesi facenti
parte
dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del
diritto di
soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero
cittadino di
Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti
di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10
anni, di cui gli
ultimi
due,
considerati al momento della presentazione della domanda e per
tutta la
durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti
reddituali e patrimoniali,
il
nucleo
familiare deve possedere:
1)
un valore dell'Indicatore della
situazione economica
equivalente
(ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare,
come definito a fini
ISEE,
diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una
soglia
di euro
30.000;
3) un valore del patrimonio
mobiliare, come definito
a fini
ISEE, non
superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di
euro
2.000 per
ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo,
fino ad un
massimo di euro 10.000,
incrementato di ulteriori
euro
1.000 per
ogni figlio successivo al secondo; i
predetti massimali
sono
ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con
disabilita',
come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare
inferiore ad una soglia di
euro 6.000
annui moltiplicata per il corrispondente
parametro della
scala di
equivalenza di cui al
comma 4. La
predetta soglia e'
incrementata
ad euro 7.560 ai fini dell'accesso
alla Pensione di
cittadinanza.
In ogni caso la soglia e' incrementata
ad euro 9.360
nei
casi in
cui il nucleo
familiare risieda in
abitazione in
locazione,
come da dichiarazione sostitutiva unica
(DSU) ai fini
ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni
durevoli:
1)
nessun componente il
nucleo familiare deve
essere
intestatario
a qualunque titolo o avente
piena disponibilita' di
autoveicoli
immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la
richiesta,
ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli
di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima
volta nei
due anni antecedenti,
esclusi gli autoveicoli
e i
motoveicoli
per cui e' prevista una agevolazione
fiscale in favore
delle
persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun
componente deve essere
intestatario a qualunque
titolo o
avente piena disponibilita' di
navi e imbarcazioni
da
diporto di
cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 18
luglio 2005,
n. 171.
2. I casi di accesso alla misura di cui al
comma 1 possono essere
integrati, in ipotesi
di eccedenza di
risorse disponibili, con
regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge
23 agosto
1988, n. 400,
sulla base di
indicatori di disagio
socioeconomico che
riflettono le caratteristiche di
multidimensionalita'
della poverta' e tengono conto, oltre che
della
situazione
economica, anche delle condizioni di
esclusione sociale,
di disabilita',
di deprivazione socio-sanitaria, educativa
e
abitativa. Possono
prevedersi anche misure
non monetarie ad
integrazione
del Rdc, quali misure agevolative
per l'utilizzo di
trasporti
pubblici, di sostegno alla casa,
all'istruzione e alla
tutela della
salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari
che hanno tra i
componenti
soggetti disoccupati a seguito di dimissioni
volontarie
nei dodici
mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le
dimissioni
per giusta causa.
4. Il parametro della scala di
equivalenza, di cui
al comma 1,
lettera b),
numero 4), e' pari ad 1 per
il primo componente
del
nucleo
familiare ed e'
incrementato di 0,4
per ogni ulteriore
componente
di eta' maggiore di anni 18 e di 0,2
per ogni ulteriore
componente
minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
5. Ai fini del Rdc, il
nucleo familiare e'
definito ai sensi
dell'articolo
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del
2013. In ogni caso, anche per la richiesta di
prestazioni
sociali
agevolate diverse dal Rdc, ai fini della
definizione del
nucleo
familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia
cessa dal
giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche
del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del
2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo
anche a
seguito di
separazione
o divorzio, qualora continuino a risiedere
nella stessa
abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con
i genitori fa parte
del nucleo
familiare dei genitori esclusivamente quando
e' di eta'
inferiore a
26 anni, e' nella condizione di essere a
loro carico a
fini IRPEF,
non e' coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito
familiare, di cui al comma 1,
lettera b)
numero 4), e' determinato ai sensi dell'articolo 4, comma
2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del
2013, al
netto dei trattamenti assistenziali eventualmente
inclusi
nell'ISEE ed
inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
in corso di
godimento da parte dei componenti
il nucleo familiare,
fatta
eccezione per le prestazioni non sottoposte
alla prova dei
mezzi. Nel
valore dei trattamenti
assistenziali non rilevano
le
erogazioni
riferite al pagamento di arretrati, le
riduzioni nella
compartecipazione
al costo dei servizi e le esenzioni e
agevolazioni
per il
pagamento di tributi,
le erogazioni a
fronte di
rendicontazione
di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di
buoni servizio
o altri titoli
che svolgono la
funzione di
sostituzione
di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include
tra i
trattamenti assistenziali l'assegno di
cui all'articolo 1,
comma 125,
della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
I trattamenti
assistenziali
in corso di godimento di cui al
primo periodo sono
comunicati dagli
enti erogatori entro
quindici giorni dal
riconoscimento
al Sistema informativo unitario dei servizi
sociali
(SIUSS), di
cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15
settembre
2017, n.
147, secondo le modalita' ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei
requisiti per il mantenimento
del Rdc, al
valore dell'ISEE di cui al comma 1,
lettera b), numero
1), e'
sottratto l'ammontare del
Rdc percepito dal nucleo
beneficiario eventualmente incluso
nell'ISEE, rapportato al
corrispondente
parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al
Rdc sono
parimenti sottratti nelle medesime modalita', gli ammontari
eventualmente
inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del
sostegno
per
l'inclusione attiva, del reddito
di inclusione ovvero
delle
misure
regionali di contrasto alla poverta' oggetto d'intesa tra la
regione e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
al fine
di una
erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc e' compatibile con il godimento
della Nuova prestazione
di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1
del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di
sostegno al
reddito per la disoccupazione involontaria ove
ricorrano
le
condizioni di cui al presente articolo. Ai
fini del diritto
al
beneficio e
della definizione dell'ammontare del
medesimo, gli
emolumenti percepiti
rilevano secondo quanto
previsto dalla
disciplina
dell'ISEE.
Art. 3
Beneficio economico
1. Il beneficio economico del Rdc, su base
annua, si compone
dei
seguenti due
elementi:
a) una componente ad integrazione del
reddito familiare, come
definito ai
sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro
6.000 annui
moltiplicata per il corrispondente parametro della scala
di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;
b)
una componente, ad
integrazione del reddito
dei nuclei
familiari
residenti in abitazione in
locazione, pari all'ammontare
del canone
annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato
a fini ISEE,
fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
2. Ai fini della definizione della Pensione
di cittadinanza, la
soglia di
cui al comma 1, lettera a), e' incrementata ad euro 7.560,
mentre il
massimo di cui al comma 1, lettera
b), e' pari
ad euro
1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al
comma 1, lettera
b), e' concessa
altresi'
nella misura della rata mensile del mutuo
e fino ad un
massimo di
1.800 euro annui
ai nuclei familiari
residenti in
abitazione
di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione
sia stato
contratto un mutuo da parte
di componenti il
medesimo
nucleo
familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1
e' esente dal pagamento
dell'IRPEF
ai sensi dell'articolo 34, terzo comma,
del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Il beneficio
in ogni caso
non puo' essere complessivamente superiore ad una soglia
di euro
9.360 annui, moltiplicata per il
corrispondente parametro
della
scala di
equivalenza, ridotta per il valore
del reddito
familiare.
Il beneficio economico non puo' essere altresi'
inferiore
ad euro 480
annui, fatto salvo il possesso
dei requisiti di cui
all'articolo
2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a
quello della richiesta e il
suo valore
mensile e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc e' riconosciuto per
il periodo durante
il quale il
beneficiario
si trova nelle condizioni previste all'articolo
2 e,
comunque,
per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.
Il Rdc puo'
essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del
medesimo per
un periodo di un mese prima
di ciascun rinnovo.
La
sospensione
non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,
di
concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, da
adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,
sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso
per
ogni singolo componente
il nucleo familiare
maggiorenne, a
decorrere
dai termini di cui all'articolo 5, comma 6, terzo periodo.
La Pensione
di cittadinanza e' suddivisa
in parti uguali
tra i
componenti
il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione
occupazionale nelle forme
dell'avvio
di un'attivita' di lavoro dipendente da
parte di uno o
piu'
componenti il nucleo familiare nel corso
dell'erogazione del
Rdc, il
maggior reddito da lavoro concorre
alla determinazione del
beneficio
economico nella misura dell'80 per cento, a
decorrere dal
mese successivo
a quello della variazione e fino a quando il
maggior
reddito non
e' ordinariamente recepito
nell'ISEE per l'intera
annualita'. Il
reddito da lavoro
dipendente e' desunto
dalle
comunicazioni obbligatorie, di
cui all'articolo 9-bis
del
decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
28 novembre 1996,
n. 608, che,
conseguentemente, a
decorrere
dal mese di aprile 2019 devono
contenere l'informazione
relativa
alla retribuzione o al compenso. L'avvio
dell'attivita' di
lavoro
dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS per
il tramite
della Piattaforma digitale per il Patto per il
lavoro di
cui
all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro
trenta
giorni dall'inizio dell'attivita', ovvero di persona presso i
centri per
l'impiego.
9. In caso di variazione della condizione
occupazionale nelle forme
dell'avvio
di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia
in forma
individuale che di partecipazione, da parte di
uno o piu'
componenti
il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la
variazione
dell'attivita' e' comunicata all'INPS entro trenta giorni
dall'inizio
della stessa a pena di decadenza dal
beneficio, per il
tramite
della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui
all'articolo
6, comma 2, ovvero di
persona presso i
centri per
l'impiego.
Il reddito e' individuato secondo il
principio di cassa
come
differenza tra i ricavi e i
compensi percepiti e
le spese
sostenute
nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato
entro il
quindicesimo giorno
successivo al termine
di ciascun trimestre
dell'anno. A
titolo di incentivo,
il beneficiario fruisce
senza
variazioni
del Rdc per le due mensilita'
successive a quella
di
variazione
della condizione occupazionale, ferma restando
la durata
di cui al
comma 6. Il beneficio e'
successivamente aggiornato ogni
trimestre
avendo a riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8
e 9 si applicano nel
caso di
redditi da lavoro
non rilevati per
l'intera annualita'
nell'ISEE in
corso di validita'
utilizzato per l'accesso
al
beneficio.
In tal caso, i redditi di
cui ai commi
8 e 9 sono
comunicati e
resi disponibili all'atto della richiesta del
beneficio
secondo
modalita' definite nel provvedimento di cui
all'articolo 5,
comma 1.
11.
E' fatto obbligo
al beneficiario di
comunicare all'ente
erogatore, nel
termine di quindici
giorni, ogni variazione
patrimoniale che
comporti la perdita
dei requisiti di
cui
all'articolo
2, comma 1, lettere b) e c).
12. In
caso di variazione
del nucleo familiare
in corso di
fruizione
del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti
e la
presentazione di una
DSU aggiornata entro
due mesi dalla
variazione,
a pena di decadenza dal beneficio
nel caso in
cui la
variazione
produca una riduzione del beneficio medesimo,
i limiti
temporali
di cui
al comma 6
si applicano al
nucleo familiare
modificato,
ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi
a seguito
della
variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti
in decessi
e nascite, la
prestazione decade d'ufficio
dal mese
successivo a
quello della presentazione della
dichiarazione a fini
ISEE
aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque
presentare
una nuova domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare
beneficiario abbia tra i
suoi
componenti soggetti che si trovano in
stato detentivo, ovvero
sono
ricoverati in istituti
di cura di
lunga degenza o
altre
strutture
residenziali a totale
carico dello Stato
o di altra
amministrazione
pubblica, il parametro della scala di equivalenza di
cui al comma
1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.
14. Nell'ipotesi di interruzione della
fruizione del beneficio per
ragioni
diverse dall'applicazione di sanzioni,
il beneficio puo'
essere
richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore
al periodo
residuo non goduto. Nel caso l'interruzione
sia motivata
dal maggior
reddito derivato da
una modificata condizione
occupazionale
e sia decorso almeno un anno nella nuova
condizione,
l'eventuale
successiva richiesta del
beneficio equivale a
prima
richiesta.
15. Il beneficio e' ordinariamente fruito
entro il mese successivo
a quello di
erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di
entrata in
vigore del decreto di cui al presente
comma, l'ammontare
di beneficio
non speso ovvero
non prelevato, ad
eccezione di
arretrati,
e' sottratto, nei limiti del 20 per
cento del beneficio
erogato,
nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non
e' stato
interamente speso. Con verifica
in ciascun semestre
di
erogazione,
e' comunque decurtato dalla
disponibilita' della Carta
Rdc di cui
all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso
ovvero non
prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita'
di beneficio
riconosciuto. Con decreto del Ministro
del lavoro e
delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle
finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata
in
vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita'
con cui,
mediante il
monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta
Rdc, si
verifica
la fruizione del
beneficio secondo quanto
previsto al
presente
comma, le possibili eccezioni, nonche'
le altre modalita'
attuative.
Art. 4
Patto per il lavoro e Patto per
l'inclusione sociale
1. L'erogazione del beneficio e' condizionata
alla dichiarazione di
immediata
disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il nucleo
familiare
maggiorenni, nelle modalita' di cui al
presente articolo,
nonche'
all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo
e all'inclusione sociale
che prevede
attivita' al
servizio della comunita',
di riqualificazione
professionale,
di completamento degli studi,
nonche' altri impegni
individuati
dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel
mercato del
lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al
presente articolo tutti
i
componenti
il nucleo familiare
che siano maggiorenni,
non gia'
occupati e
non frequentanti un
regolare corso di
studi o di
formazione.
Sono esclusi dai medesimi obblighi
i beneficiari della
Pensione di
cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc
titolari di
pensione
diretta o comunque di eta' pari o
superiore a 65
anni,
nonche' i
componenti con disabilita', come definita
ai sensi della
legge 12
marzo 1999, n.
68, fatta salva
ogni iniziativa di
collocamento
mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della
medesima
disciplina.
3. Possono altresi' essere esonerati dagli
obblighi connessi alla
fruizione
del Rdc, i componenti con carichi
di cura, valutati
con
riferimento
alla presenza di soggetti minori di tre
anni di eta'
ovvero di
componenti il nucleo familiare con disabilita' grave o non
autosufficienza,
come definiti a fini ISEE. Al fine
di assicurare
omogeneita'
di trattamento, sono definiti, con
accordo in sede
di
Conferenza
Unificata, principi e criteri
generali da adottarsi
da
parte dei
servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di
cui al
presente comma. I componenti con i predetti
carichi di cura
sono
comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
4. Il richiedente e i componenti il nucleo
riconosciuti beneficiari
del Rdc e
non esclusi dagli obblighi connessi
alla fruizione del
beneficio ai
sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di
immediata
disponibilita' al lavoro di
persona tramite l'apposita
piattaforma
digitale di cui all'articolo 6, comma
2, anche per il
tramite
degli istituti di patronato convenzionati,
ovvero presso i
centri per
l'impiego, entro trenta giorni
dal riconoscimento del
beneficio.
5. Il richiedente, entro
trenta giorni dal
riconoscimento del
beneficio,
e' convocato dai centri per
l'impiego nel caso
in cui
appartenga a
un nucleo familiare in cui vi sia almeno un
componente,
tra quelli
tenuti agli obblighi di cui al comma 2, in possesso di uno
o piu' dei
seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non piu' di
due anni;
b) eta' inferiore a 26 anni;
c) essere beneficiario della NASpI ovvero
di altro ammortizzatore
sociale per
la disoccupazione involontaria o
averne terminato la
fruizione da
non piu' di un anno;
d) aver sottoscritto negli ultimi due anni
un Patto di servizio
in
corso di
validita' presso i
centri per l'impiego
ai sensi
dell'articolo
20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
6.
Qualora il richiedente
non abbia gia'
presentato la
dichiarazione
di immediata disponibilita', di cui al
comma 4, la
rende
all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In
tal sede
sono individuati eventuali altri componenti esonerati dagli
obblighi ai
sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni
sociali o
socio-sanitari connessi ai compiti di cura. Nel caso in cui
il
richiedente sia in una delle condizioni di
esclusione o esonero
dagli
obblighi, di cui ai commi 2 e 3, comunica
tale condizione al
centro per
l'impiego e contestualmente individua
un componente del
nucleo tra
quelli che non si trovino in
una delle condizioni
di
esclusione o
esonero perche' si rechi al primo incontro
presso il
centro per
l'impiego medesimo. In ogni caso, entro
i trenta giorni
successivi
al primo incontro presso il
centro per l'impiego,
la
dichiarazione
di immediata disponibilita' e' resa da tutti gli altri
componenti
che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o
esonero
dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3.
7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non
esclusi o esonerati
dagli
obblighi, stipulano presso i
centri per l'impiego
ovvero,
laddove
previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai
sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150
del 2015, un
Patto per il
lavoro, che assume le
caratteristiche del patto
di
servizio
personalizzato di cui all'articolo 20 del
medesimo decreto
legislativo
n. 150 del 2015, integrate con le condizioni
di cui al
comma 8,
lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il
patto
di servizio
assume la denominazione di Patto
per il lavoro.
Con
decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito
l'ANPAL, e
previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i
rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano,
sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la
redazione
del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di
applicazione
del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono
tenuti a:
a)
collaborare con l'operatore
addetto alla redazione
del
bilancio
delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il
lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e
rispettare gli impegni
previsti nel
Patto per il lavoro e, in particolare:
1)
registrarsi sull'apposita piattaforma
digitale di cui
all'articolo
6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto
nella
ricerca del lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro,
secondo le modalita'
definite nel
Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario
delle
attivita' che devono essere svolte settimanalmente;
3)
accettare di essere
avviato ai corsi
di formazione o
riqualificazione professionale, ovvero
progetti per favorire
l'auto-imprenditorialita',
secondo le modalita' individuate nel Patto
per il
lavoro, tenuto conto del bilancio
delle competenze, delle
inclinazioni
professionali o di eventuali specifiche propensioni;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali
e le eventuali prove
di selezione
finalizzate all'assunzione, su indicazione
dei servizi
competenti e
in attinenza alle competenze certificate;
5) accettare almeno una di tre offerte
di lavoro congrue,
ai
sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come
integrato al
comma 9; in caso di rinnovo
del beneficio ai
sensi
dell'articolo
3, comma 6, deve essere accettata, a pena di
decadenza
dal
beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del
comma 9.
9. La congruita' dell'offerta di lavoro
di cui al
comma 8 e'
definita
anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio
del Rdc e al
numero di offerte rifiutate. In particolare, e' definita
congrua
un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
a) nei primi dodici mesi di fruizione del
beneficio, e' congrua
un'offerta
entro cento chilometri di distanza dalla
residenza del
beneficiario
o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di
trasporto
pubblici, se si tratta di
prima offerta, ovvero
entro
duecentocinquanta
chilometri di distanza se si
tratta di seconda
offerta,
ovvero, fermo quanto previsto
alla lettera d),
ovunque
collocata
nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
b) decorsi dodici mesi di fruizione del
beneficio, e' congrua
un'offerta entro
duecentocinquanta chilometri di
distanza dalla
residenza
del beneficiario nel caso si tratti di
prima o seconda
offerta,
ovvero, fermo quanto previsto
alla lettera d),
ovunque
collocata
nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai
sensi dell'articolo 3,
comma 6,
fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta
ovunque sia
collocata nel territorio italiano
anche nel caso
si
tratti di
prima offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui
nel nucleo familiare
siano
presenti
componenti con disabilita', come definita a fini ISEE,
non
operano le
previsioni di cui alla
lettera c) e
in deroga alle
previsioni
di cui alle lettere a) e b), con
esclusivo riferimento
alla terza
offerta, indipendentemente dal periodo di fruizione
del
beneficio, l'offerta
e' congrua se non eccede
la distanza di
duecentocinquanta
chilometri dalla residenza del beneficiario.
10. Nel caso in cui sia
accettata una offerta
collocata oltre
duecentocinquanta chilometri
di distanza dalla
residenza del
beneficiario,
il medesimo continua a percepire il beneficio economico
del Rdc, a
titolo di compensazione per le
spese di trasferimento
sostenute,
per i successivi tre mesi dall'inizio del
nuovo impiego,
incrementati
a dodici mesi nel caso siano
presenti componenti di
minore eta'
ovvero componenti con disabilita', come definita a fini
ISEE.
11. Il richiedente in condizioni diverse da
quelle di cui al comma
5, entro
trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, e' convocato
dai servizi
competenti per il contrasto alla poverta'
dei comuni.
Agli interventi
connessi al Rdc,
incluso il percorso
di
accompagnamento
all'inserimento lavorativo, il richiedente e
il suo
nucleo familiare
accedono previa valutazione
multidimensionale
finalizzata
ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi
dell'articolo
5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. Nel caso in cui, in
esito alla valutazione
preliminare, i
bisogni del nucleo
familiare e dei
suoi componenti siano
prevalentemente connessi
alla situazione lavorativa,
i servizi
competenti
sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e
i beneficiari
sottoscrivono il Patto
per il lavoro, entro
i
successivi
trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e
multidimensionale, i
beneficiari sottoscrivono un
Patto per
l'inclusione
sociale e i servizi si coordinano in maniera da
fornire
risposte
unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai
centri
per
l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali
di cui si
rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.
13.
Il Patto per
l'inclusione sociale, ove
non diversamente
specificato,
assume le caratteristiche del progetto personalizzato di
cui
all'articolo 6 del decreto
legislativo n. 147
del 2017 e,
conseguentemente,
ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,
il progetto
personalizzato
medesimo ne assume la
denominazione. Nel Patto
per
l'inclusione sociale
sono inclusi, oltre
agli interventi per
l'accompagnamento
all'inserimento lavorativo, ove opportuni
e fermo
restando gli
obblighi di cui al comma 8, gli interventi e
i servizi
sociali di
contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo
n. 147 del 2017, che,
conseguentemente, si intendono
riferiti al
Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta'
sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in
favore dei beneficiari
che sottoscrivono il Patto per il lavoro.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per
l'inclusione sociale e i
sostegni in
essi previsti, nonche' la
valutazione multidimensionale
che
eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni,
nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione
vigente.
15. In coerenza con il profilo professionale
del beneficiario, con
le
competenze acquisite in ambito formale, non formale e
informale,
nonche' in
base agli interessi e alle propensioni
emerse nel corso
del
colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso
i servizi
dei comuni, il
beneficiario e' tenuto
ad offrire
nell'ambito
del Patto per il lavoro e del
Patto per l'inclusione
sociale la
propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a
titolarita' dei
comuni, utili alla
collettivita', in ambito
culturale,
sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei
beni comuni,
da svolgere presso il medesimo
comune di residenza,
mettendo a
disposizione un numero di ore
compatibile con le
altre
attivita'
del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto
ore
settimanali. La partecipazione ai progetti e' facoltativa per le
persone non
tenute agli obblighi connessi al Rdc. I comuni, entro sei
mesi dalla
data di entrata
in vigore del
presente decreto,
predispongono
le procedure amministrative utili per l'istituzione dei
progetti di
cui al presente comma e comunicano
le informazioni sui
progetti
ad una
apposita sezione della
piattaforma dedicata al
programma
del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di cui
all'articolo 6, comma
1. L'esecuzione delle
attivita' e
l'assolvimento
degli obblighi del beneficiario di cui
al presente
comma sono
subordinati all'attivazione dei
progetti. L'avvenuto
assolvimento
di tali obblighi viene attestato dai
comuni, tramite
l'aggiornamento
della piattaforma dedicata.
Art. 5
Richiesta, riconoscimento ed erogazione
del beneficio
1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto
giorno di ciascun
mese,
presso il
gestore del servizio integrato di
cui all'articolo 81,
comma 35,
lettera b), del decreto-legge
25 giugno 2008
n. 112,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il
Rdc puo'
anche essere richiesto mediante modalita' telematiche, alle
medesime
condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le
richieste
del Rdc possono essere
presentate presso i centri di
assistenza
fiscale di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 9
luglio 1997,
n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto
nazionale della
previdenza sociale (INPS).
Con provvedimento
dell'INPS,
sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
entro trenta
giorni dalla data di entrata in
vigore del presente
decreto, e'
approvato il modulo di domanda,
nonche' il modello
di
comunicazione
dei redditi di cui all'articolo 3,
commi 8, ultimo
periodo, 9 e
10. Con riferimento alle
informazioni gia' dichiarate
dal nucleo
familiare a fini ISEE, il modulo di domanda
rimanda alla
corrispondente
DSU, a cui la domanda e'
successivamente associata
dall'INPS.
Le informazioni contenute nella
domanda del Rdc
sono
comunicate
all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
possono
essere individuate modalita' di presentazione della richiesta
del Rdc
anche contestualmente alla presentazione
della DSU a fini
ISEE e
in forma integrata,
tenuto conto delle
semplificazioni
conseguenti
all'avvio della precompilazione della
DSU medesima, ai
sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo
n. 147 del
2017.
L'INPS e'
autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul
Rdc ai
nuclei familiari che, a seguito
dell'attestazione dell'ISEE,
presentino
valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili con
quelli di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove
ricorrano le condizioni. Ai
fini del
riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque
giorni
lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il
possesso dei
requisiti per l'accesso
al Rdc sulla
base delle
informazioni disponibili
nei propri archivi
e in quelli
delle
amministrazioni
collegate. A tal fine l'INPS acquisisce, senza
nuovi
o maggiori
oneri per la finanza pubblica,
dall'Anagrafe tributaria,
dal Pubblico
registro automobilistico e dalle
altre amministrazioni
pubbliche
detentrici dei dati, le informazioni
rilevanti ai fini
della
concessione del Rdc. In ogni caso il
riconoscimento da parte
dell'INPS
avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione
della domanda
all'Istituto.
4. Nelle
more del completamento
dell'Anagrafe nazionale della
popolazione
residente, resta in capo
ai comuni la
verifica dei
requisiti di
residenza e di soggiorno, di cui all'articolo
2, comma
1, lettera
a). L'esito delle verifiche e' comunicato all'INPS per il
tramite
della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata
al
coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale
di cui al
primo
periodo
mette comunque a disposizione della medesima
piattaforma le
informazioni
disponibili sui beneficiari del
Rdc, senza nuovi
o
maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. I requisiti economici di accesso al Rdc,
di cui all'articolo 2,
comma 1,
lettera b), si considerano posseduti
per la durata
della
attestazione
ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda
e sono
verificati nuovamente solo in caso di presentazione di
nuova
DSU, ferma
restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla scadenza
del periodo
di validita' dell'indicatore. Gli altri requisiti
si
considerano
posseduti sino a quando
non intervenga comunicazione
contraria da
parte delle amministrazioni competenti
alla verifica
degli
stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a
decorrere
dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta la
revoca del
beneficio, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 7.
Resta salva,
in capo all'INPS,
la verifica dei
requisiti
autocertificati
in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del
Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il beneficio economico e' erogato
attraverso la Carta Rdc.
In
sede di
prima applicazione e fino alla
scadenza del termine
contrattuale,
l'emissione della Carta Rdc avviene in
esecuzione del
servizio
affidato ai sensi dell'articolo 81, comma
35, lettera b),
del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni,
dalla legge
n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle
medesime
condizioni economiche e per il numero di carte
elettroniche
necessarie per
l'erogazione del beneficio.
In sede di
nuovo
affidamento
del servizio di
gestione, il numero
di carte deve
comunque essere
tale da garantire
l'erogazione del beneficio
suddivisa
per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma
7. Oltre che
al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta
acquisti, la
Carta Rdc permette di effettuare
prelievi di contante
entro un
limite mensile non superiore ad
euro 100 per un
singolo
individuo, moltiplicato
per la scala
di equivalenza di
cui
all'articolo
2, comma 4, nonche', nel caso di integrazioni
di cui
all'articolo
3, comma 1, lettera b), ovvero di
cui all'articolo 3,
comma 3, di
effettuare un bonifico mensile in favore
del locatore
indicato nel
contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha
concesso il
mutuo. Con decreto del
Ministro del lavoro
e delle
politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare
attraverso
la Carta Rdc, nonche' diversi
limiti di importo
per i
prelievi di
contante. Al fine di contrastare fenomeni
di ludopatia,
e' in ogni
caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per
giochi che
prevedono vincite in
denaro o altre
utilita'. Le
movimentazioni
sulla Carta Rdc
sono messe a
disposizione delle
piattaforme
digitali di cui all'articolo 6, comma 1, per
il tramite
del
Ministero dell'economia e delle finanze
in quanto soggetto
emittente.
La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore
del servizio
integrato avviene esclusivamente dopo il
quinto giorno
di ciascun
mese.
7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le
agevolazioni relative alle
tariffe elettriche
riconosciute alle famiglie
economicamente
svantaggiate,
di cui all'articolo 1,
comma 375, della
legge 23
dicembre
2005, n. 266, e quelle relative alla
compensazione per la
fornitura di
gas naturale, estese ai medesimi soggetti
dall'articolo
3, comma 9,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito,
con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 6
Piattaforme digitali per
l'attivazione
e la gestione dei Patti
1. Al fine di consentire l'attivazione e la
gestione dei Patti per
il lavoro e
dei Patti per l'inclusione sociale, nonche' per finalita'
di analisi,
monitoraggio, valutazione e controllo del
programma del
Rdc, sono
istituite due apposite piattaforme digitali
dedicate al
Rdc, una
presso l'ANPAL nell'ambito del Sistema informativo unitario
delle
politiche del lavoro (SIUPL) per il
coordinamento dei centri
per
l'impiego, e l'altra presso il Ministero
del lavoro e
delle
politiche
sociali nell'ambito del Sistema
informativo unitario dei
servizi sociali
(SIUSS), di cui
all'articolo 24 del
decreto
legislativo
n. 147 del 2017, per il coordinamento
dei comuni. Le
piattaforme rappresentano strumenti
di condivisione delle
informazioni sia
tra le amministrazioni centrali
e i servizi
territoriali
sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri
per
l'impiego e i servizi sociali. A tal fine e' predisposto un piano
tecnico
di attivazione e
interoperabilita' delle piattaforme
da
adottarsi
con provvedimento congiunto dell'ANPAL e del Ministero del
lavoro e
delle politiche sociali.
2. All'articolo 13, comma 2,
dopo la lettera
d), del decreto
legislativo n.
150 del 2015
e' aggiunta la
seguente: «d-bis)
Piattaforma
digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il
lavoro.».
3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INPS
mette a disposizione
delle
piattaforme di cui al comma 1 i dati identificativi dei singoli
componenti
i nuclei
beneficiari del Rdc,
le informazioni sulla
condizione
economica e patrimoniale, come
risultanti dalla DSU in
corso di
validita', le informazioni
sull'ammontare del beneficio
economico e
sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai
componenti
il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai
beneficiari
del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse
quelle di
cui all'articolo 4,
comma 5, e
altre utili alla
profilazione
occupazionale. Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il
Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali condividono,
rispettivamente,
con i centri per l'impiego
e con i
comuni, le
informazioni
di cui al presente comma
relativamente ai beneficiari
del Rdc
residenti nei territori di competenza.
4. Le piattaforme di cui al comma 1
costituiscono il portale delle
comunicazioni
dai centri per l'impiego, dai soggetti
accreditati di
cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015,
e dai
comuni
all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e, per il
loro tramite, all'INPS. In particolare, sono comunicati dai
servizi
competenti alle piattaforme del Rdc:
a) le disponibilita' degli uffici per la
creazione di una agenda
degli appuntamenti
in sede di
riconoscimento del beneficio,
compatibile
con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11;
b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione
del Patto per il lavoro
o del Patto
per l'inclusione sociale,
entro cinque giorni
dalla
medesima;
c)
le informazioni sui
fatti suscettibili di
dar luogo a
sanzioni,
entro cinque giorni dal momento in cui si
verificano, per
essere messe
a disposizione dell'INPS che le irroga;
d) l'esito delle verifiche da parte dei
comuni sui requisiti di
residenza e
di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per essere
messe a
disposizione dell'INPS ai
fini della verifica
dell'eleggibilita';
e) l'attivazione dei progetti per la
collettivita' da parte dei
comuni ai
sensi dell'articolo 4, comma 15;
f) ogni altra informazione utile a monitorare
l'attuazione dei
Patti per il
lavoro e dei Patti per l'inclusione
sociale, anche ai
fini di
verifica e controllo del rispetto
dei livelli essenziali
delle
prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14.
5. Le piattaforme di cui al comma
1 rappresentano altresi'
uno
strumento
utile al coordinamento dei servizi a livello
territoriale.
In
particolare, le piattaforme dialogano
tra di loro
al fine di
svolgere le
funzioni di seguito indicate:
a) comunicazione da parte dei servizi
competenti dei comuni
ai
centri per
l'impiego, in esito alla
valutazione preliminare, dei
beneficiari
per i quali i bisogni del nucleo familiare e
dei suoi
componenti
siano risultati prevalentemente connessi
alla situazione
lavorativa,
al fine di consentire nei termini previsti
dall'articolo
4, comma 12,
la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;
b) condivisione tra i comuni e
i centri per
l'impiego delle
informazioni
sui progetti per la collettivita'
attivati ai sensi
dell'articolo
4, comma 15, nonche' quelle sui beneficiari
del Rdc
coinvolti;
c) coordinamento del lavoro tra gli
operatori dei centri
per
l'impiego, i
servizi sociali e gli altri servizi territoriali,
con
riferimento
ai beneficiari per i quali il
bisogno sia complesso
e
multidimensionale,
al fine di consentire la sottoscrizione dei
Patti
per
l'inclusione sociale, nelle modalita' previste
dall'articolo 4,
comma 12;
d) condivisione delle informazioni sui
Patti gia' sottoscritti,
ove
risulti necessario nel
corso della fruizione
del beneficio
integrare o
modificare i sostegni e gli
impegni in relazione
ad
attivita' di
competenza del centro per l'impiego ovvero del
servizio
sociale
originariamente non incluso nei Patti medesimi.
6. I centri per l'impiego e i comuni
segnalano alle piattaforme
dedicate
l'elenco dei beneficiari per cui
sia stata osservata
una
qualsiasi
anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa
dedurre una
eventuale non veridicita'
dei requisiti economici,
reddituali
e patrimoniali dichiarati
e la non
eleggibilita' al
beneficio. L'elenco
di cui al
presente comma e'
comunicato
dall'amministrazione
responsabile della piattaforma cui e'
pervenuta
la
comunicazione all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza
che ne
tengono conto nella programmazione ordinaria dell'attivita' di
controllo.
Per le
suddette finalita' ispettive,
l'Agenzia delle
entrate e la
Guardia di finanza accedono, senza
nuovi o maggiori
oneri per la
finanza pubblica, al SIUSS.
7. Le attivita' di cui al presente articolo
sono svolte dall'INPS,
dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dall'ANPAL, dai
centri
per l'impiego, dai
comuni e dalle
altre amministrazioni
interessate
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare
disponibili
a legislazione vigente, come integrate
dall'articolo 12
del presente
decreto, senza nuovi o maggiori
oneri per la
finanza
pubblica.
Con riferimento alle
attivita' dei comuni
di cui al
presente articolo,
strumentali al soddisfacimento dei
livelli
essenziali
di cui all'articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri sono
a valere sul
Fondo per la lotta alla
poverta' e alla
esclusione
sociale di
cui all'articolo 1, comma 386,
della legge 28
dicembre
2015, n.
208.
8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso
appropriati strumenti
e
piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e
l'allocazione
del lavoro, il Ministero del lavoro e
delle politiche
sociali puo'
avvalersi di enti controllati o
vigilati da parte
di
amministrazioni dello
Stato o di
societa' in house, previa
convenzione
approvata con decreto del Ministro
del lavoro e
delle
politiche
sociali.
Art. 7
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque,
al
fine di
ottenere indebitamente il beneficio di
cui all'articolo 3,
rende o
utilizza dichiarazioni o documenti falsi
o attestanti cose
non
vere, ovvero omette
informazioni dovute, e'
punito con la
reclusione
da due a sei anni.
2. L'omessa
comunicazione delle variazioni
del reddito o del
patrimonio,
anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di
altre
informazioni dovute e rilevanti ai fini della
revoca o della
riduzione
del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi
8, ultimo
periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre
anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i
reati di cui ai commi 1 e
2 e per
quello previsto dall'articolo 640-bis
del codice penale,
nonche' alla
sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle
parti per
gli stessi reati, consegue di
diritto l'immediata revoca
del
beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario e'
tenuto
alla
restituzione di quanto indebitamente
percepito. La revoca
e'
disposta
dall'INPS ai sensi del comma 10.
Il beneficio non
puo'
essere
nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla
condanna.
4. Fermo quanto previsto dal
comma 3, quando
l'amministrazione
erogante
accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e
delle
informazioni poste a fondamento
dell'istanza ovvero l'omessa
successiva
comunicazione di qualsiasi
intervenuta variazione del
reddito, del
patrimonio e della composizione del
nucleo familiare
dell'istante,
la stessa amministrazione dispone l'immediata
revoca
del
beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca,
il
beneficiario
e' tenuto alla restituzione
di quanto indebitamente
percepito.
5. E' disposta la decadenza dal
Rdc, altresi', quando
uno dei
componenti il
nucleo familiare:
a) non effettua la dichiarazione di
immediata disponibilita' al
lavoro, di
cui all'articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di
esclusione
ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il
lavoro ovvero il
Patto per
l'inclusione
sociale, di cui all'articolo
4, commi 7
e 12, ad
eccezione
dei casi di esclusione ed esonero;
c)
non partecipa, in
assenza di giustificato
motivo, alle
iniziative
di carattere formativo o di riqualificazione
o ad altra
iniziativa
di politica attiva o di attivazione, di
cui all'articolo
20, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo n. 150
del 2015 e
all'articolo
9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui
all'articolo 4, comma 15, nel
caso in cui
il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno
una di tre
offerte congrue ai
sensi
dell'articolo
4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in
caso di
rinnovo ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta
la prima
offerta
congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui
all'articolo 3, comma 9,
ovvero effettua
comunicazioni mendaci producendo
un beneficio
economico
del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in
caso di variazione
del
nucleo
familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
h) venga trovato, nel corso
delle attivita' ispettive
svolte
dalle
competenti autorita', intento a svolgere
attivita' di lavoro
dipendente in
assenza delle comunicazioni
obbligatorie di cui
all'articolo 9-bis
del decreto-legge 1
ottobre 1996, n.
510,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
ovvero
attivita' di lavoro autonomo o di impresa,
in assenza delle
comunicazioni
di cui all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio e' inoltre
disposta nel caso in cui
il nucleo
familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in
misura
maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per
effetto
di dichiarazione
mendace in sede di DSU o
di altra dichiarazione
nell'ambito
della procedura di richiesta del
beneficio, ovvero per
effetto
dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi
comprese le
comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10,
fermo
restando il
recupero di quanto versato in eccesso.
7. In caso di mancata presentazione, in
assenza di giustificato
motivo, alle
convocazioni di cui all'articolo 4, commi
5 e 11, da
parte anche
di un solo componente il nucleo familiare,
si applicano
le seguenti
sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilita' del
beneficio economico in
caso di
prima mancata presentazione;
b)
la decurtazione di due mensilita'
alla seconda mancata
presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso
di ulteriore mancata
presentazione.
8. Nel caso di mancata partecipazione, in
assenza di giustificato
motivo, alle
iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera
a), del decreto legislativo n. 150 del
2015, da parte
anche di un
solo componente il nucleo familiare,
si applicano le
seguenti
sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilita', in
caso di
prima mancata
presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione in
caso di
ulteriore mancata
presentazione.
9. In caso di mancato rispetto degli impegni
previsti nel Patto per
l'inclusione
sociale relativi alla frequenza dei corsi di
istruzione
o di
formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di
prevenzione
e cura volti alla tutela della salute,
individuati da
professionisti
sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due
mensilita' dopo un
primo richiamo
formale al
rispetto degli impegni;
b) la decurtazione di tre mensilita' al
secondo richiamo formale;
c) la decurtazione di sei mensilita' al
terzo richiamo formale;
d) la decadenza dal beneficio in caso di
ulteriore richiamo.
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da
quelle penali e il
recupero
dell'indebito, di cui al presente
articolo, e' effettuato
dall'INPS. Gli
indebiti recuperati nelle
modalita' di cui
all'articolo 38,
comma 3, del
decreto-legge n. 78
del 2010,
convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto
delle spese
di recupero, sono riversate dall'INPS
all'entrata del
bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
il Reddito
di
Cittadinanza. L'INPS dispone altresi', ove prevista la
decadenza
dal
beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui
al comma
3, il Rdc
puo' essere
richiesto dal richiedente ovvero da altro
componente il
nucleo familiare
solo decorsi diciotto
mesi dalla data
del
provvedimento
di revoca o di decadenza, ovvero, nel
caso facciano
parte del
nucleo familiare componenti minorenni
o con disabilita',
come
definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
12. I centri per l'impiego e i comuni
comunicano alle piattaforme
di cui all'articolo
6, al fine della messa a disposizione
dell'INPS,
le
informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di
cui al
presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9,
comma 3,
lettera e), entro e non oltre cinque giorni
lavorativi dal
verificarsi
dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il
tramite delle
piattaforme
di cui all'articolo 6, mette a
disposizione dei centri
per
l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di
decadenza
dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dei fatti
suscettibili di dar
luogo
alle
sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina
responsabilita'
disciplinare e contabile del
soggetto responsabile,
ai sensi
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di
conseguente accertato
illegittimo
godimento del Rdc, i centri per
l'impiego, i comuni,
l'INPS,
l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del
lavoro
(INL),
preposti ai controlli e alle verifiche,
trasmettono, entro
dieci giorni
dall'accertamento,
all'autorita' giudiziaria la
documentazione
completa del fascicolo oggetto della verifica.
15. I comuni sono responsabili delle
verifiche e dei
controlli
anagrafici,
attraverso l'incrocio delle
informazioni dichiarate ai
fini ISEE
con quelle disponibili presso
gli uffici anagrafici
e
quelle
raccolte dai servizi sociali e ogni altra
informazione utile
per
individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci
al fine del
riconoscimento del Rdc.
Art. 8
Incentivi per l'impresa e per il
lavoratore
1. Al datore di lavoro
che comunica alla
piattaforma digitale
dedicata al
Rdc nell'ambito del SIUPL le disponibilita' dei
posti
vacanti, e
che su tali posti assuma a tempo pieno
e indeterminato
soggetti
beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta
da
un soggetto
accreditato di cui
all'articolo 12 del
decreto
legislativo 14
settembre 2015, n.
150, e' riconosciuto,
ferma
restando l'aliquota
di computo delle
prestazioni previdenziali,
l'esonero
dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a carico del
datore di lavoro e del lavoratore,
con esclusione dei
premi e
contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile
del Rdc
percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un
periodo pari
alla differenza tra 18 mensilita' e quello
gia' goduto
dal
beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili
e non
inferiore a cinque mensilita'. In
caso di rinnovo
ai sensi
dell'articolo
3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura fissa di
5 mensilita'.
L'importo massimo di
beneficio mensile non
puo'
comunque
eccedere l'ammontare totale dei contributi
previdenziali e
assistenziali
a carico del datore di lavoro e del lavoratore
assunto
per le
mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e contributi
dovuti
all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc,
il datore di
lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito
maggiorato
delle sanzioni civili di cui all'articolo
116, comma 8,
lettera a),
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, salvo
che il
licenziamento
avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il
datore di
lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di
Rdc stipula,
presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto
di
formazione, con il quale garantisce al
beneficiario un percorso
formativo o
di riqualificazione professionale.
2. Gli enti di formazione accreditati
possono stipulare presso
i
centri per
l'impiego e presso
i soggetti accreditati
di cui
all'articolo
12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale
possibilita'
sia prevista da leggi regionali, un Patto di
formazione
con il quale
garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di
riqualificazione
professionale, anche mediante il
coinvolgimento di
Universita'
ed enti pubblici di ricerca, secondo i piu' alti standard
di qualita'
della formazione e sulla base di indirizzi
definiti con
accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano senza
nuovi o
maggiori
oneri a carico della finanza
pubblica, utilizzando a tal
fine, le
risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili
a
legislazione
vigente. Se in seguito a questo
percorso formativo il
beneficiario
di Rdc ottiene un
lavoro, coerente con
il profilo
formativo
sulla base di un contratto di
lavoro a tempo
pieno e
indeterminato, al
datore di lavoro
che assume, ferma
restando
l'aliquota di
computo delle prestazioni
previdenziali, e'
riconosciuto
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali
a carico del datore di lavoro e del
lavoratore, con
esclusione
dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della
meta'
dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto
dell'assunzione, per
un periodo pari
alla differenza tra
18
mensilita' e
quello gia' goduto dal beneficiario stesso e,
comunque,
non
superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilita' per
meta'
dell'importo del Rdc. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo
3, comma
6, l'esonero e'
concesso nella misura
fissa di sei
mensilita'
per meta' dell'importo del Rdc.
L'importo massimo del
beneficio
mensile comunque non puo' eccedere l'ammontare
totale dei
contributi
previdenziali e assistenziali a
carico del datore
di
lavoro e del
lavoratore assunto per le
mensilita' incentivate, con
esclusione
dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La restante meta'
dell'importo mensile
del Rdc percepito
dal lavoratore all'atto
dell'assunzione,
per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a
sei
mensilita' per meta'
dell'importo del Rdc,
e' riconosciuta
all'ente di
formazione accreditato che ha garantito
al lavoratore
assunto il
predetto percorso formativo
o di riqualificazione
professionale,
sotto forma di sgravio contributivo
applicato ai
contributi previdenziali
e assistenziali dovuti
per i propri
dipendenti
sulla base delle stesse regole valide
per il datore
di
lavoro che
assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di
licenziamento
del beneficiario del
Rdc, il datore
di lavoro e'
tenuto alla
restituzione
dell'incentivo fruito maggiorato delle
sanzioni civili
di cui
all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n.
388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa
o
per
giustificato motivo. Il Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze,
puo'
stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita'
di controllo
nei confronti dei
beneficiari del Rdc
e per il
monitoraggio
delle attivita' degli enti di
formazione di cui al
presente
comma.
3. Le
agevolazioni previste ai
commi 1 e
2 si applicano
a
condizione che
il datore di
lavoro realizzi un incremento
occupazionale
netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri
fissati dall'articolo
31, comma 1,
lettera f), del
decreto
legislativo
n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a
tempo indeterminato. Il
diritto alle predette
agevolazioni e'
subordinato
al rispetto degli ulteriori principi
generali di cui
all'articolo
31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. Ai beneficiari del
Rdc che avviano
un'attivita' lavorativa
autonoma o
di impresa individuale o una societa' cooperativa entro i
primi dodici
mesi di fruizione del Rdc e'
riconosciuto in un'unica
soluzione un
beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei
limiti di
780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del
beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro
e delle
politiche sociali, di
concerto con il
Ministro
dell'economia
e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di
cui al presente
articolo e'
subordinato al rispetto
delle condizioni stabilite
dall'articolo
1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo
sono concesse ai
sensi e
nei limiti del
regolamento (UE) n.
1407/2013 della
Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti
«de minimis», del regolamento (UE)
n. 1408/2013 della
Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo e del
regolamento (UE)
n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno
2014, relativo
all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del
Trattato sul
funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca
e dell'acquacoltura.
7. Le agevolazioni di cui al presente
articolo sono compatibili e
aggiuntive
rispetto a quelle stabilite dall'articolo
1, comma 247,
della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui
il datore di
lavoro abbia
esaurito gli esoneri
contributivi in forza
della
predetta
legge n. 145 del 2018, gli sgravi
contributivi di cui ai
commi 1 e 2
del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito
di imposta
per il datore di lavoro. Con decreto
del Ministro del
lavoro
e delle
politiche sociali, di
concerto con il
Ministro
dell'economia
e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di
entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite
le modalita'
di accesso
al predetto credito di imposta.
Art. 9
Assegno di ricollocazione
1. Nella
fase di prima
applicazione del presente
decreto, e
comunque non
oltre il 31 dicembre 2021,
al fine di
ottenere un
servizio di
assistenza intensiva nella
ricerca del lavoro,
il
beneficiario
del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo
4, comma 7, a
stipulare il
Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi
trenta
giorni dalla data di liquidazione
della prestazione, riceve
dall'ANPAL
l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui
all'articolo 23
del decreto
legislativo n. 150 del 2015,
graduato in funzione
del
profilo
personale di occupabilita', da spendere presso i centri
per
l'impiego o
presso i soggetti accreditati ai sensi
dell'articolo 12
del medesimo
decreto legislativo.
2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc,
i soggetti di cui al
comma 1
devono scegliere, entro trenta
giorni dal riconoscimento
dell'AdR, il
soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva,
prendendo
appuntamento sul portale messo a
disposizione dall'ANPAL,
anche per il
tramite dei centri per l'impiego o degli
istituti di
patronato
convenzionati. Il servizio ha una
durata di sei
mesi,
prorogabile
di ulteriori sei mesi qualora residui parte
dell'importo
dell'assegno;
nel caso in cui, entro trenta giorni
dalla richiesta,
il soggetto
erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione
del
beneficiario, quest'ultimo e' tenuto
a rivolgersi a
un altro
soggetto
erogatore.
3. Il servizio di assistenza alla
ricollocazione deve prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto
di cui al comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della
nuova occupazione e la
relativa area,
con eventuale percorso
di riqualificazione
professionale
mirata a
sbocchi occupazionali esistenti
nell'area
stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto
di cui
al comma 1 di
svolgere le
attivita' individuate dal tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto
di cui
al comma 1 di
accettare
l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del
servizio di comunicare
al centro
per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto
ingiustificato, da
parte della
persona interessata, di svolgere una delle
attivita' di
cui alla
lettera c), o di una offerta di lavoro
congrua, a norma
della
lettera d), al fine
dell'irrogazione delle sanzioni
di cui
all'articolo
7;
f) la sospensione del servizio nel caso di
assunzione in prova, o
a termine,
con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale
conclusione
del rapporto entro il termine di sei mesi.
4. In caso di utilizzo dell'assegno di
ricollocazione presso un
soggetto
accreditato, il SIUPL fornisce
immediata comunicazione al
centro per
l'impiego con cui e' stato stipulato
il Patto per il
lavoro o,
nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello nel
cui
territorio
risiede il beneficiario.
5.
Le modalita' operative
e l'ammontare dell'assegno di
ricollocazione sono
definite con delibera
del Consiglio di
amministrazione
dell'ANPAL, previa approvazione del
Ministero del
lavoro e
delle politiche sociali, sulla base dei
principi di cui
all'articolo
23, comma 7, del decreto legislativo n.
150 del 2015.
Gli esiti
della ricollocazione sono
oggetto dell'attivita' di
monitoraggio
e valutazione comparativa dei soggetti
erogatori del
servizio, di
cui all'articolo 23, comma
8, del predetto
decreto
legislativo
n. 150 del 2015.
6. Il finanziamento dell'assegno di
ricollocazione e' a valere sul
Fondo per le
politiche attive del lavoro, di
cui all'articolo 1,
comma 215,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL
provvede a
monitorare
l'andamento delle risorse, fornendo relazioni
mensili al
Ministero
del lavoro e delle
politiche sociali ed
al Ministero
dell'economia
e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed
in base
a previsioni statistiche
effettuate tenendo conto
della
percentuale
di successi occupazionali, l'ANPAL sospende
l'erogazione
di nuovi
assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di
esaurimento
delle risorse.
7. Fino alla data del 31 dicembre 2021
l'erogazione dell'assegno di
ricollocazione
ai soggetti di cui all'articolo
23, comma 1, del
decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa.
Art. 10
Monitoraggio del Rdc
1.
Il Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali e'
responsabile
del monitoraggio dell'attuazione del Rdc
e predispone,
sulla base
delle informazioni rilevate
sulle piattaforme di cui
all'articolo
6, di quelle fornite dall'INPS e
dall'ANPAL, nonche'
delle altre
informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale
sull'attuazione
del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale.
2. Ai compiti di cui al comma 1, il Ministero
del lavoro e
delle
politiche
sociali provvede nel limite
delle risorse finanziarie,
umane e
strumentali gia' previste a legislazione
vigente e senza
nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 11
Modificazioni al decreto
legislativo
15 settembre 2017, n. 147
1. A decorrere dal 1° aprile 2019,
fatto salvo quanto
previsto
all'articolo
13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato
il CAPO
II del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, ad eccezione
degli
articoli 5, 6, 7 e 10.
2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147 sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5:
1)
la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Valutazione
multidimensionale»;
2) il comma 1 e' abrogato;
3) al comma 2, le parole: «Agli
interventi di cui al presente
decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «Agli interventi di cui al
Patto per
l'inclusione sociale per i
beneficiari del Reddito
di
cittadinanza
(Rdc)»;
4) al
comma 3, le
parole: «, rivolta
a tutti i
nuclei
beneficiari
del ReI,» sono soppresse;
5) al comma 4, primo periodo, le
parole «In caso
di esito
positivo delle
verifiche sul possesso
dei requisiti, ai
sensi
dell'articolo
9, commi 3 e 4, e' programmata
l'analisi preliminare,
entro il
termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del
ReI, presso
i punti per
l'accesso o altra struttura
all'uopo
identificata,
al fine di» sono sostituite dalle seguenti:
«L'analisi
preliminare
e' finalizzata ad»;
6) al
comma 5, le
parole «il progetto
personalizzato e'
sostituito
dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo n.
150 del 2015,
ovvero dal programma
di ricerca
intensiva di
occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo,
qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello
stesso
articolo 23, comma 5, redatti per ciascun
membro del nucleo
familiare
abile al
lavoro non occupato.»
sono sostituite dalle
seguenti: «i
beneficiari sono indirizzati al
competente centro per
l'impiego
per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro
connessi al
Rdc, entro
trenta giorni dall'analisi preliminare.»;
7) il comma 6 e' abrogato;
8) al comma 10, le parole «l'informazione
e l'accesso al ReI e»
sono
soppresse;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, il secondo e il terzo
periodo sono soppressi;
2)
al comma 2, lettera b), le parole
«connesso al ReI»
sono
soppresse;
3) al
comma 4, le
parole: «I beneficiari
del ReI» sono
sostituite
dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»;
4) al comma 6, le parole «facilitare l'accesso al
ReI» sono
sostituite
dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «,
inclusi i servizi per
l'informazione
e l'accesso al ReI di cui
all'articolo 5, comma
1»
sono
soppresse;
2) al comma 3, il secondo
periodo e' soppresso;
nel terzo
periodo, le
parole: «nell'atto di
programmazione ovvero nel
Piano
regionale di
cui all'articolo 14, comma 1,» sono
sostituite dalle
seguenti:
«in un
atto di programmazione regionale»;
nel quarto
periodo, le
parole: «dell'atto di
programmazione ovvero nel
Piano
regionale» sono
sostituite dalle seguenti:
«dell'atto di
programmazione
regionale»;
3)
al comma 7,
le parole «i
beneficiari del ReI» sono
sostituite
dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»;
d) all'articolo 10:
1) al comma 2, quarto periodo, le parole:
«sentito il Garante
per la
protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti:
«sentito il
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il
Garante per
la protezione dei dati personali»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti:
«2-bis. Ai fini della precompilazione
dell'ISEE, i componenti
maggiorenni
il nucleo familiare esprimono preventivamente il consenso
al
trattamento dei dati personali,
reddituali e patrimoniali,
ivi
inclusi i
dati di cui al comma 1, ai sensi della
disciplina vigente
in materia
di protezione dei
dati personali. All'atto
della
manifestazione
del consenso, il componente maggiorenne deve
indicare
i soggetti
dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata.
Il consenso
puo' essere manifestato rendendo
apposita dichiarazione
presso le
strutture territoriali dell'INPS ovvero presso i centri di
assistenza
fiscale di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 9
luglio 1997,
n. 241, nonche' in maniera telematica
mediante accesso
al portale
dell'INPS e dell'Agenzia delle
entrate. Il consenso
al
trattamento
dei propri dati personali, reddituali
e patrimoniali,
espresso
secondo le modalita' indicate, e' comunicato e registrato su
una base
dati unica gestita dall'INPS
e accessibile ai
soggetti
abilitati
all'acquisizione del consenso. Resta ferma la facolta', da
esercitare
con le medesime modalita' di cui al
terzo periodo, da
parte
di ciascun componente
maggiorenne il nucleo
familiare di
inibire in
ogni momento all'INPS, all'Agenzia
delle entrate ed ai
centri di
assistenza fiscale l'utilizzo dei dati
personali ai fini
della
elaborazione della DSU precompilata.
2-ter. Nel caso il consenso di cui
al comma
2-bis non sia
stato
espresso nelle modalita' ivi previste ovvero sia stato inibito
l'utilizzo
dei dati personali ai fini della
elaborazione della DSU
precompilata,
resta ferma la possibilita' di presentare la DSU nella
modalita'
non precompilata. In tal caso, in
sede di attestazione
dell'ISEE,
sono riportate analiticamente le eventuali
omissioni o
difformita' riscontrate
nei dati dichiarati
rispetto alle
informazioni disponibili
di cui al
comma 1, incluse
eventuali
difformita'
su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.»;
3) al comma 4, le parole: «A
decorrere dal 1°
gennaio 2019»
sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1°
settembre 2019»
e, in fine,
e' aggiunto il seguente periodo:
«Le DSU in
corso di
validita'
alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano
valide fino
al 31 dicembre 2019.»;
e) all'articolo 24:
1) al comma 3, lettera a), dopo il numero
2), e'
inserito il
seguente:
«2-bis. Piattaforma digitale del
Reddito di cittadinanza
per il Patto
di inclusione sociale;
2) il comma 9 del decreto
legislativo n. 147
del 2017 e'
abrogato.
Art. 12
Disposizioni finanziarie per
l'attuazione
del programma del Rdc
1. Ai fini dell'erogazione del beneficio
economico del Rdc e della
Pensione di
cittadinanza, di cui agli articoli
1, 2 e
3, degli
incentivi,
di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione del Reddito
di
inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
sono autorizzati
limiti di
spesa nella misura di 5.894 milioni di euro
nel 2019, di
7.131
milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e
di 7.210
milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da
iscrivere su
apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali denominato «Fondo
per il reddito
di
cittadinanza».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per
consentire le attivita'
di cui ai
commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al
comma 1, ad
eccezione delle
risorse necessarie per le finalita'
di cui
all'articolo
13, comma 1, sono trasferite annualmente
all'INPS su
apposito
conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal
quale sono
prelevate le risorse
necessarie per l'erogazione
del
beneficio da
trasferire sul conto
acceso presso il
soggetto
incaricato
del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e
dei relativi
rapporti amministrativi di cui
all'articolo 81, comma
35, lettera
b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. L'Istituto
stipula
apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio
integrato di
gestione della carta di cui al primo periodo.
3. Per
consentire la stipulazione,
previa procedura selettiva
pubblica, di
contratti con le
professionalita' necessarie ad
organizzare l'avvio
del Rdc, nelle
forme del conferimento
di
incarichi di
collaborazione, nonche' per la selezione, la
formazione
e
l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il
beneficiario nella
ricerca di lavoro,
nella formazione e nel
reinserimento
professionale, e' autorizzata la spesa
nel limite di
200 milioni
di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro
per l'anno
2020 e di 50
milioni di euro per l'anno
2021 a favore
di ANPAL
servizi S.p.A.
che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal
presente
comma.
4. Al fine di stabilizzare il personale a
tempo determinato, ANPAL
servizi
S.p.A. e' autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di
procedure
concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i
limiti
di spesa di
1 milione di euro annui a decorrere
dall'anno 2019, il
personale gia'
dipendente di ANPAL
servizi S.p.A in
forza di
contratti di
lavoro a tempo determinato.
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari
di presentare domanda
di Rdc e di
pensione di cittadinanza anche attraverso
l'assistenza
dei centri
di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS
ai sensi
dell'articolo 5
comma 1, nonche'
per le attivita'
legate
all'assistenza
nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai
predetti
centri di assistenza fiscale, sono stanziati 20
milioni di
euro per
l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo
1, comma
399, della
legge 30
dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica
dell'INPS a
decorrere dall'anno 2019, e' autorizzata una spesa di 50
milioni di
euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle
strutture dell'INPS
al fine di
dare piena attuazione
alle
disposizioni
contenute nel presente decreto.
7. Al
fine dell'adeguamento e
della manutenzione dei
sistemi
informativi
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le
attivita' di
competenza di cui all'articolo 6, nonche' per
attivita'
di
comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata
la
spesa di 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
8. All'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018,
n. 145, sono
apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 255, le parole «Fondo per il
reddito di cittadinanza»
sono sostituite
dalle seguenti: «Fondo
da ripartire per
l'introduzione
del reddito di cittadinanza»;
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole «fino a 1
miliardo di euro per
ciascuno
degli anni 2019 e 2020» sono
sostituite dalle seguenti:
«fino a 480
milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni
di euro
per l'anno
2020»;
2) al primo periodo sostituire le parole
«e un importo fino a
10 milioni
di euro» fino alla fine del periodo con
le seguenti: «.
Per il
funzionamento dell'ANPAL Servizi
Spa e' destinato
un
contributo
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;
3) al terzo periodo le parole: «, quanto
a 120 milioni di euro
per l'anno
2019 e a 160 milioni di euro per
l'anno 2020, a
valere
sulle
risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri
per
l'impiego e, quanto a 160 milioni di
euro annui a
decorrere
dall'anno
2021,» sono soppresse.
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali
di cui al comma
1, l'INPS
accantona, a valere sulle
disponibilita' del conto
di
tesoreria di
cui al comma 2, alla
concessione di ogni
beneficio
economico
del Rdc, un ammontare di
risorse pari alle
mensilita'
spettanti
nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il
beneficio e'
erogato.
All'inizio di ciascuna annualita'
e' altresi' accantonata
una quota
pari alla meta' di una mensilita'
aggiuntiva per ciascun
nucleo
beneficiario nel programma da oltre sei mesi, al fine di tener
conto degli
incentivi di cui all'articolo 8. In caso
di esaurimento
delle
risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del
comma 1, con
decreto del Ministro
del lavoro e
delle politiche
sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi
entro trenta giorni dall'esaurimento di dette
risorse, e'
ristabilita la
compatibilita' finanziaria mediante
rimodulazione
dell'ammontare
del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di
cui al
secondo periodo, l'acquisizione di
nuove domande e le
erogazioni sono
sospese. La rimodulazione dell'ammontare del
beneficio
opera esclusivamente nei confronti delle
erogazioni del
beneficio
successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui
all'articolo 1, comma
257, della
legge 30
dicembre 2018, n.
145, l'INPS provvede
al
monitoraggio
delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della
Pensione di
cittadinanza e degli incentivi di cui
all'articolo 8,
inviando entro
il 10 di
ciascun mese la
rendicontazione con
riferimento
alla mensilita' precedente delle domande
accolte, dei
relativi
oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
9, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero
dell'economia
e delle finanze, secondo le indicazioni
fornite dai
medesimi
Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del
lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, il
raggiungimento, da parte dell'ammontare di accantonamenti
disposti ai
sensi del comma 9, del novanta per
cento delle risorse
disponibili
ai sensi del comma 1.
11. Qualora nell'ambito del monitoraggio di
cui al
primo periodo
del comma 10
siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali
minori oneri,
aventi anche carattere
pluriennale, le correlate
risorse
confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della
legge 30
dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri
per
l'impiego di cui all'articolo 18
del decreto legislativo
14
settembre
2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal
caso
sono
conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma
1.
L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di
cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il Ministro
dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare con
propri
decreti, su
proposta del Ministro
del lavoro e
delle politiche
sociali, le
occorrenti variazioni di bilancio.
12. Al
finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni
sociali, di
cui all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi
per
l'adeguamento dei sistemi
informativi dei comuni,
in forma
singola o
associata, per effetto di quanto
previsto dal presente
decreto, si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della
quota del
Fondo per la lotta alla poverta' e alla esclusione sociale
di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n.
208,
destinata al rafforzamento
degli interventi e
dei servizi
sociali ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147
del
2017.
Art. 13
Disposizioni transitorie e
finali
1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito
di inclusione non puo'
essere piu'
richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non
e' piu'
riconosciuto, ne' rinnovato. Per coloro ai quali il
Reddito
di
inclusione sia stato riconosciuto in data
anteriore al mese
di
aprile 2019,
il beneficio continua ad essere erogato
per la durata
inizialmente
prevista, fatta salva la
possibilita' di presentare
domanda per
il Rdc, nonche' il progetto
personalizzato definito ai
sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n.
147 del 2017.
Il
Reddito di
inclusione continua ad essere erogato con le procedure di
cui
all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non e'
in alcun
modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da
parte di
alcun componente il nucleo familiare.
2. Sono in ogni caso
fatte salve le
potesta' attribuite alle
regioni a
statuto speciale e alle province
autonome di Trento
e
Bolzano dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative
norme di
attuazione.
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