Il decreto legge (chiamato dignità) va nella direzione di: meno
precariato, meno delocalizzazioni e meno gioco d’azzardo. Il decreto non si è
spinto fino alla reintroduzione dell’articolo 18, ma ha reso la procedura dei
licenziamenti senza giusta causa molto più difficile da percorrere. La
direzione è sicuramente giusta, gli effetti saranno da misurare. Piovono
critiche da Confindustria, ma forse è un buon segno che va in direzione del superamento degli aspetti più distorsivi del Jobs Act . (fr.z.)
Il TESTO del DECRETO - LEGGE
Titolo I Misure per il contrasto al precariato
Articolo 1 (Modifiche alla disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato) 1.Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)all’articolo 19, sono apportate le
seguenti modificazioni: 1)il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Al
contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non
superiore a dodici mesi. Al contratto può essere apposto un termine avente una
durata superiore comunque non oltre ventiquattro mesi solo in presenza di
almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive,
estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili
dell’attività ordinaria; 2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola
“trentasei” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”; 3) il comma 4, è
sostituito dal seguente: “4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non
superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di
effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere
consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi
dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di
proroga, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali
è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è
necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. ”;
b)all’articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 1)prima del comma
1, è inserito il seguente: “01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte
delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato
liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle
esigenze di cui all’articolo 19, comma 1.”; 2)al comma 1 la parola “trentasei”,
ovunque ricorra, è sostituita dalla parola “ventiquattro”; la parola “cinque” è
sostituita dalla parola “quattro”; la parola “sesta” è sostituita dalla parola
“quinta”; c)all’articolo 28, comma 1, le parole “centoventi giorni” sono
sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”; 2. Le disposizioni di cui al
comma 1 trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto nonché ai
rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Articolo 2 (Modifiche alla
disciplina della somministrazione di lavoro)1.All’articolo 34 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2, primo periodo, è
sostituito dal seguente: “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto
di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al
capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.”.
Articolo 3 (Indennità licenziamento
ingiustificato e incremento contribuzione contratto tempo determinato ) 1.
All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole
“non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità” sono
sostituite dalle seguenti: “non inferiore a sei e non superiore a trentasei
mensilità”. 2.Il contributo di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28
giugno 2012, n. 92, è aumentato dello 0,5 punti percentuali in occasione di
ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.”.
3.Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai contratti
stipulati dalla Pubblica Amministrazione per i quali continua ad applicarsi la
disciplina anteriore all’entrata in vigore del presente decreto.
Titolo II Misure per
il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali
Articolo 4 (Limiti alla delocalizzazione
delle imprese beneficiarie di aiuti) 1. Fatti salvi i vincoli
derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere operanti
nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che
prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione
del beneficio decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica
interessata dallo stesso ovvero un’attività analoga o una loro parte venga
delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione Europea entro cinque anni
dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. In caso di decadenza si
applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento
di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito. 2.
Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla
normativa europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi
strutturali europei, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio
nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede
l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini
dell’attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora
l’attività economica interessata dallo stesso ovvero un’attività analoga o una loro
parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive
situate al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito sia
nazionale sia europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione
dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato. 3. I tempi e
le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2,
nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della
decadenza sono definiti da ciascuna amministrazione con proprio provvedimento
per i bandi ed i contratti relative alle misure di aiuto di propria competenza.
L’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque,
maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento
vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato di cinque
punti percentuali. 4. Resta ferma l’applicazione ai benefici già concessi della
disciplina previgente, inclusa, nei casi ivi previsti, la disciplina di cui
all’articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 5. Si applica
il comma 5 dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Gli
importi restituiti a sensi del presente comma affluiscono all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo
all’amministrazione titolare della misura e vanno ad incrementare le
disponibilità della misura stessa. 6. Ai fini del presente articolo per
delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di sua
parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito da parte della medesima
impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto
di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Articolo 5 (Tutela dell’occupazione nelle
imprese beneficiarie di aiuti) 1. Le imprese italiane ed
estere che beneficiano di misure di aiuto di Stato operanti nel territorio
nazionale che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale qualora, al
di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i
livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività
interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento
dell’investimento decadono dal beneficio in presenza di una riduzione superiore
al 10%; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla
riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione
superiore al 50%. 2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le
disposizioni dell’articolo 4, commi 3 e 5. 3. Gli importi restituiti per
effetto della revoca affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati nel medesimo importo all’amministrazione titolare della
misura e vanno ad incrementare le disponibilità della misura stessa. Si applica
il comma 5 dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 6 (Recupero del beneficio
dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli
investimenti) 1.L’iper ammortamento di cui all’articolo 1 comma
9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive proroghe, spetta a
condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive
situate nel territorio dello Stato. 2.Se nel corso del periodo di fruizione
della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso
o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti
alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento di cui al
comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito
imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo
oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari
alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei
precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. 3. Le
disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4.Le
disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano agli interventi sostitutivi
effettuati ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione
dei beni agevolati.
Articolo 7 (Applicazione del credito
d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni
immateriali) 1.Agli effetti della disciplina del credito
d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, e successive
modificazioni, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto,
anche in licenza d’uso, dei beni immateriali di cui alla lettera d) del comma
6, del precitato articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese
appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo
le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle
società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di
partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore,
individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917. 2.In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, la
disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, anche in relazione
al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per
la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da
operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge,
resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo
di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa
italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo
relativi ai beni oggetto di acquisto. 3.Resta comunque ferma la condizione
secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d’imposta, i costi
sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali
assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed
esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate
ammissibili al beneficio.
Titolo III Misure
per il contrasto alla ludopatia
Articolo 8 (Divieto di pubblicità giochi e
scommesse) 1. Ai fini del rafforzamento della tutela del
consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, de decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, e dall’articolo 1, commi da 637 a 640 della 28 dicembre 2015, n. 208, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata
qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse
con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le
manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o
radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le
affissioni ed internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma
si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni
programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di
contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la
sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui
pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto
di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui
all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro
e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. Fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni
di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del
mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della
manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n.689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata
nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in
ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000.
3. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni
di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. 4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di
cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai
sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad
un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della
Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo
patologico istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). 5. Ai contratti di
pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente
decreto resta applicabile fino al 30 giugno 2019 la normativa vigente
anteriormente alla medesima data.
Titolo IV Misure in
materia di semplificazione fiscale
Articolo 9 (Disposizioni in materia
di redditometro) 1. All’art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti
modificazioni: a)al comma quinto, dopo la parola “biennale” sono inserite le
seguenti parole: “, sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative
dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione
induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla
propensione al risparmio dei contribuenti.“. 2. È abrogato il decreto del
Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 settembre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015, n. 223, con effetto dall’anno di
imposta in corso al 31 dicembre 2016. 3. Il presente articolo non si applica
agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e
agli altri atti previsti dall’art. 38, comma settimo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta
fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati
e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.
Articolo 10 (Disposizioni in materia di
invio dei dati delle fatture emesse e ricevute) 1. Con
riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo 21, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono
essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019. 2. Al comma 2, lettera a),
dell’articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole “cadenza
semestrale” sono aggiunte le seguenti parole: ”, entro il 30 settembre per il
primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo
semestre”.
Articolo 11 (Split payment) 1.
Le disposizioni di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del d.p.R 26 ottobre 1972,
n.633, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a
ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. All’articolo 1, comma 1, del
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, la lettera c) è abrogata.
Art. 12 (Entrata in vigore) 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
immagine da
sul gioco d'azzardo è solo propaganda, visto che non viene vietato alcunchè
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