A sostegno
della Proposta di bozza di legge sul collocamento e welfare inviata al Ministro del Lavoro e a 640
parlamentari INVIATA - LA LEGGERANNO????????????
Qui uno
studio su Costituzione italiana e
Disoccupazione
Art. 1
L'Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
UNA NOTA: L’aspetto fondativo del lavoro
alla base della Repubblica è posto in modo inequivocabile.
Il lavoro si può considerare una
entità complessiva formata da lavoro subordinato, da quello autonomo, dalla attività d’impresa, e anche da
tutte quelle attività gratuite rese per scopi culturali, sportive, di
beneficenza.
L’unica cosa che non si può
considerare lavoro e che va contro il lavoro è la disoccupazione; e quindi era compito principale della
Repubblica, con tutti i suoi organismi istituzionali, combattere la
disoccupazione. Quello che è accaduto in materia di disoccupazione dal 27
dicembre 1947 ad oggi è inspiegabile e mostra soltanto l’avere disatteso la
Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
UNA NOTA Questo articolo anche se non nomina
espressamente la parola lavoro parla di diritti inviolabili dell’uomo che vengono
garantiti nelle formazioni sociali dove l’uomo svolge la sua personalità. E’ evidente
che la mancanza di un lavoro e di un minimo reddito impedisce il riconoscimento
di tali diritti. E’ espresso nell’articolo
il richiamo ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale. In base
a questo articolo Governo e Parlamento dovevano avere cura della questione
disoccupazione chiedendo espressamente una solidarietà economica ai detentori
di maggiori mezzi.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
UNA NOTA L’articolo non lascia dubbi. La
pari dignità sociale senza mezzi di sopravvivenza non esiste. I cittadini che
hanno necessità di fare derivare dal lavoro i mezzi di sopravvivenza e non
hanno un lavoro diventano nei fatti disuguali e si vengono a creare distinzioni
tra i cittadini per condizioni personali e sociali.
Se ci fossero dubbi, vengono completamente
chiariti dal secondo comma; il compito
di porre rimedio è della Repubblica, di
conseguenza questo compito è stato in capo a tutti coloro che hanno
rappresentato la Repubblica a partire dai più alti gradi.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
UNA NOTA La Repubblica RICONOSCE e PROMUOVE. Il primo atto è di riconoscimento, e allora la Repubblica non può non vedere lo
stato di disoccupazione e non può ignorarlo.
Per riconoscere occorre conoscere,
e conoscere in materi a di disoccupazione non può essere un sondaggio o
una raccolta di dati non verificabili. Conoscere in materia di disoccupazione significa
avere dati certi e certificabili da dichiarazioni o da precise osservazioni.
Non centralizzare i dati
sulla disoccupazione in un centro di raccolta dati con carattere pubblico
obbligatorio è un inadempimento della Costituzione, impedisce il conoscere per
poi riconoscere.
PROMUOVERE poi significa
fare atti che possano rendere effettivo il diritto e il promuovere non può
significare delegare ai privati ma avere cura con gli organismi dello Stato. I
privati non possono sostituirsi allo Stato in materia di disoccupazione;
possono contribuire favorevolmente, ma non possono sostituire lo Stato.
L’aver affidato ad Agenzie private la materia del
collocamento è grave disattesa
dell’artico 4 in materia di lavoro.
L’articolo 4 fa derivare dal diritto un dovere, questa
volta giustamente non lo chiama lavoro, e lo chiama in termini più generali
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società. Quindi, la Repubblica ti riconosce e promuove il lavoro e poi ti
chiede di contribuire con qualche attività alla società come dovere. Chi è in
stato di disoccupazione viene addirittura messo nelle condizioni di non poter
adempiere ai propri doveri. La
chiarezza dell’articolo rende evidente la sua mancata applicazione.
Art.
35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
UNA NOTA La tutela del lavoro va di
conseguenza data a tutte le forme ed applicazione del lavoro, in base a questo
enunciato sia il lavoro subordinato come quello autonomo debbono avere una tutela.
Permettere lo sviluppo del lavoro autonomo e agevolare le microimprese è un
modo di combattere la disoccupazione.
Curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori significa
anche valorizzare il lavoratori che hanno raggiunto formazione ed elevazione
professionale. Sono pertanto necessarie
liste di collocamento che permettano di trovare nell’immediato qualsiasi umile lavoro
e al lavoratore va data l’opportunità di cambiare lavoro se si presentano sviluppi
professionali adeguati alla sua formazione.
Nei rapporti internazionali
è evidente che si intende l’estensione dei diritti e non un peggioramento
rispetto alla tutela data dalla Costituzione.
L’avere eliminato le liste
di collocamento pubbliche adducendo scuse
come quella di adeguarsi a normative di altri paesi non poteva avere una
giustificazione sul piano costituzionale (tra l’altro scopriamo che in altri
paesi europei ci sono maggiori tutele rispetto alla disoccupazione).
Art.
36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé
e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla
legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
UNA NOTA
Precarietà e lavoro a tempo determinato sono condizioni che non vengono scelte
dal lavoratore e queste condizioni determinano
retribuzioni non sufficienti ad assicurare un’esistenza libera e
dignitosa. Il lavoro precario e a tempo determinato deve ricevere pertanto una
maggiore tutela dalle istituzioni dello Stato e i periodi di disoccupazione
debbono essere colmati da una forma di
assicurazione collettiva; necessita un
welfare generalizzato per tutti i lavoratori e non ristretto a poche categorie.
Art.
38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità
e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
UNA NOTA L’articolo
38 è il più esplicativo sugli obblighi dello Stato in materia di disoccupazione:
i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di … disoccupazione involontaria.
Per prevedere occorre conoscere
ed avere strumenti di certificazione, le liste di collocamento pubbliche sono
lo strumento possibile. Queste liste esistevano,
andavano migliorate e rese efficienti. Invece,
sono state cancellate sostituendole con centri di impiego inutili e sprovvisti
di autorità. Gli organi di governo che hanno cancellato le liste di
collocamento hanno operato contro questo articolo. Non si è trattato solo di
disattendere la Costituzione ma di operare contro la Costituzione.
Assicurare mezzi adeguati
alle esigenze di vita significa un minimo reddito garantito per i periodi di
disoccupazione involontaria.
Certo l’articolo conclude
con la frase: l’assistenza privata è libera, ma ciò non contrasta con i doveri
dello Stato, dice solo che anche i privati possono dedicarsi ad opere di
assistenza.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali.
UNA NOTA Un limite viene dato all’impresa: non svolgere
l’attività in contrasto con l’utilità
sociale; e viene data anche una
esplicita richiesta di collaborazione e coordinamento.
Obbligare le imprese
private a servirsi del collocamento pubblico per il 70% delle assunzioni sta dentro la logica ed il dettato letterale
di questo articolo.
Considerazioni finali. Dalla
complessiva lettura degli articoli deriva che è compito principale dello Stato combattere
la disoccupazione e di conseguenza Parlamento e Governo hanno l’obbligo di trovare
i dispositivi legislativi necessari per: sviluppare tutte le possibilità di
lavoro, distribuire le possibilità di lavoro esistenti, sostenere
economicamente i lavoratori nei periodi di disoccupazione e fare in modo che il
singolo lavoratore non sosti in disoccupazione per periodi lunghi che logorano
la sua personalità.
Immagine – la copertina della Costituzione italiana
Che non ci siano commenti a questo articolo, non vuol dire che non ci siano lettori interessati e /o disoccupati che vivendo la situazione personalmente hanno piena coscienza dell'abbandono e della scarsa protezione dello stato (che scrivo volutamente in lettera minuscola) piuttosto direi che la gente è tanto scoraggiata dalle tante parole e dai pochi fatti. Ovviamente per l'autore non posso che dire e dare il mio più profondo consenso e gratitudine.Qui c'è un mare di disoccupazione e poche "macchie" di lavoro nero che non sempre vorrebbe essere tale. Liliana da Napoli
RispondiEliminaGià eppure manca il riscontro oggettivo secondo il 90% dei giuristi il disoccupato perderebbe la causa contro lo stato ...invece le tasse e i TRIBUTI quelli deve pagarli pure l.inoccupato se disgraziatamente ha ereditato un buco ...li deve pagare pure senza riscontro oggettivo...quando la proprietà addirittura è un diritto umano .Oggi si paga pure la carta di identità tra poco le mutande
RispondiElimina