domenica 2 giugno 2013

COSTITUZIONE E DISOCCUPAZIONE

A sostegno della Proposta di bozza di legge sul collocamento e welfare  inviata al Ministro del Lavoro e a 640 parlamentari  INVIATA - LA LEGGERANNO????????????
Qui uno studio su Costituzione italiana  e Disoccupazione
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

UNA NOTA:  L’aspetto fondativo del lavoro alla base della Repubblica è posto in modo inequivocabile.   
 Il lavoro si può considerare una entità complessiva formata da lavoro subordinato, da quello  autonomo, dalla attività d’impresa, e anche da tutte quelle attività gratuite rese per scopi culturali, sportive, di beneficenza.
 L’unica cosa che non si può considerare lavoro e che va contro il lavoro è la disoccupazione;  e quindi era compito principale della Repubblica, con tutti i suoi organismi istituzionali, combattere la disoccupazione. Quello che è accaduto in materia di disoccupazione dal 27 dicembre 1947 ad oggi è inspiegabile e mostra soltanto l’avere disatteso la Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

UNA NOTA  Questo articolo anche se non nomina espressamente la parola lavoro parla di diritti inviolabili dell’uomo che vengono garantiti nelle formazioni sociali dove l’uomo svolge la sua personalità. E’ evidente che la mancanza di un lavoro e di un minimo reddito impedisce il riconoscimento di tali diritti. E’ espresso nell’articolo  il richiamo ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale. In base a questo articolo Governo e Parlamento dovevano avere cura della questione disoccupazione chiedendo espressamente una solidarietà economica ai detentori di maggiori mezzi.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

UNA NOTA L’articolo non lascia dubbi.  La pari dignità sociale senza mezzi di sopravvivenza non esiste. I cittadini che hanno necessità di fare derivare dal lavoro i mezzi di sopravvivenza e non hanno un lavoro diventano nei fatti disuguali e si vengono a creare distinzioni tra i cittadini per condizioni personali e sociali.
 Se ci fossero dubbi, vengono completamente chiariti dal secondo comma;  il compito di porre rimedio è della Repubblica,  di conseguenza questo compito è stato in capo a tutti coloro che hanno rappresentato la Repubblica a partire dai più alti gradi.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

UNA NOTA  La Repubblica RICONOSCE e PROMUOVE.  Il primo atto è di riconoscimento,  e allora la Repubblica non può non vedere lo stato di disoccupazione e non può ignorarlo.  
Per riconoscere occorre conoscere,  e conoscere in materi a di disoccupazione non può essere un sondaggio o una raccolta di dati non verificabili. Conoscere in materia di disoccupazione significa avere dati certi e certificabili da dichiarazioni o da precise osservazioni.
 Non centralizzare i dati sulla disoccupazione in un centro di raccolta dati con carattere pubblico obbligatorio è un inadempimento della Costituzione, impedisce il conoscere per poi  riconoscere.
 PROMUOVERE poi significa fare atti che possano rendere effettivo il diritto e il promuovere non può significare delegare ai privati ma avere cura con gli organismi dello Stato. I privati non possono sostituirsi allo Stato in materia di disoccupazione; possono contribuire favorevolmente, ma non possono sostituire lo Stato.
 L’aver  affidato ad Agenzie private la materia del collocamento  è grave disattesa dell’artico 4 in materia di lavoro. 
 L’articolo 4  fa derivare dal diritto un dovere, questa volta giustamente non lo chiama lavoro, e lo chiama in termini più generali un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Quindi, la Repubblica ti riconosce e promuove il lavoro e poi ti chiede di contribuire con qualche attività alla società come dovere. Chi è in stato di disoccupazione viene addirittura messo nelle condizioni di non poter adempiere ai propri doveri.   La chiarezza dell’articolo rende evidente la sua mancata applicazione.
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

UNA NOTA  La tutela del lavoro va di conseguenza data a tutte le forme ed applicazione del lavoro, in base a questo enunciato sia il lavoro subordinato come quello autonomo debbono avere una tutela. Permettere lo sviluppo del lavoro autonomo e agevolare le microimprese è un modo di combattere la disoccupazione.
Curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori significa anche valorizzare il lavoratori che hanno raggiunto formazione ed elevazione professionale.  Sono pertanto necessarie liste di collocamento che permettano di trovare nell’immediato qualsiasi umile lavoro e al  lavoratore va data l’opportunità  di cambiare lavoro se si presentano sviluppi professionali adeguati alla sua formazione.
 Nei rapporti internazionali è evidente che si intende l’estensione dei diritti e non un peggioramento rispetto alla tutela data dalla Costituzione.
 L’avere eliminato le liste di collocamento pubbliche adducendo scuse  come quella di adeguarsi a normative di altri paesi non poteva avere una giustificazione sul piano costituzionale (tra l’altro scopriamo che in altri paesi europei ci sono maggiori tutele rispetto alla disoccupazione).
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

UNA NOTA Precarietà e lavoro a tempo determinato sono condizioni che non vengono scelte dal lavoratore e queste condizioni determinano  retribuzioni non sufficienti ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa.  Il lavoro precario e  a tempo determinato deve ricevere pertanto una maggiore tutela dalle istituzioni dello Stato e i periodi di disoccupazione debbono essere  colmati da una forma di assicurazione collettiva; necessita  un welfare generalizzato per tutti i lavoratori e non ristretto a poche categorie.

Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.

UNA NOTA L’articolo 38 è il più esplicativo sugli obblighi dello Stato in materia di disoccupazione: i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di …  disoccupazione involontaria.
 Per prevedere occorre conoscere ed avere strumenti di certificazione, le liste di collocamento pubbliche sono lo strumento possibile.  Queste liste esistevano, andavano migliorate e rese efficienti.  Invece, sono state cancellate sostituendole con centri di impiego inutili e sprovvisti di autorità. Gli organi di governo che hanno cancellato le liste di collocamento hanno operato contro questo articolo. Non si è trattato solo di disattendere la Costituzione ma di operare contro la Costituzione.
 Assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita significa un minimo reddito garantito per i periodi di disoccupazione involontaria.
 Certo l’articolo conclude con la frase: l’assistenza privata è libera, ma ciò non contrasta con i doveri dello Stato, dice solo che anche i privati possono dedicarsi ad opere di assistenza.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

UNA NOTA  Un limite viene dato all’impresa: non svolgere l’attività  in contrasto con l’utilità sociale;  e viene data anche una esplicita richiesta di collaborazione e coordinamento.
 Obbligare le imprese private a servirsi del collocamento pubblico per il 70%  delle assunzioni  sta dentro la logica ed il dettato letterale di questo articolo.

Considerazioni finali. Dalla complessiva lettura degli articoli deriva che è compito principale dello Stato combattere la disoccupazione e di conseguenza Parlamento e Governo hanno l’obbligo di trovare i dispositivi legislativi necessari per: sviluppare tutte le possibilità di lavoro, distribuire le possibilità di lavoro esistenti, sostenere economicamente i lavoratori nei periodi di disoccupazione e fare in modo che il singolo lavoratore non sosti in disoccupazione per periodi lunghi che logorano la sua personalità.


Immagine – la copertina della Costituzione italiana

2 commenti:

  1. Che non ci siano commenti a questo articolo, non vuol dire che non ci siano lettori interessati e /o disoccupati che vivendo la situazione personalmente hanno piena coscienza dell'abbandono e della scarsa protezione dello stato (che scrivo volutamente in lettera minuscola) piuttosto direi che la gente è tanto scoraggiata dalle tante parole e dai pochi fatti. Ovviamente per l'autore non posso che dire e dare il mio più profondo consenso e gratitudine.Qui c'è un mare di disoccupazione e poche "macchie" di lavoro nero che non sempre vorrebbe essere tale. Liliana da Napoli

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  2. Già eppure manca il riscontro oggettivo secondo il 90% dei giuristi il disoccupato perderebbe la causa contro lo stato ...invece le tasse e i TRIBUTI quelli deve pagarli pure l.inoccupato se disgraziatamente ha ereditato un buco ...li deve pagare pure senza riscontro oggettivo...quando la proprietà addirittura è un diritto umano .Oggi si paga pure la carta di identità tra poco le mutande

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