giovedì 11 ottobre 2018

REDDITO DI CITTADINANZA E DINTORNI




E’ l’ipotesi di una lettera a Luigi Di Maio.
Che dite, la invio?

Questo blog nel maggio del 2013 intervenne sull’argomento (reddito di cittadinanza) con una bozza sui centri per l’impiego e le liste di collocamento che fu inviata a 640 parlamentari, ovviamente il risultato dell’interlocuzione fu minimo. Non essendo un luminare di un’università, non avendo un partito alle spalle, e non potendo corredare la proposta con migliaia di firme,  era velleitario aspettarsi congrui risultati.
 Speravo che già dal 2013 si cominciasse ad affrontare il problema, confidavo sulla nascita di un governo Bersani/5stelle che poteva iniziare ad affrontare l’argomento, e non decollò. Ciò nondimeno: insediato il governo Letta inviai la bozza al ministro Giovannini;  e dopo la nascita del governo Renzi mi affrettai ad inviarla,  sempre con lettera raccomandata,  al ministro Poletti (certo ero un po’ pazzo nel pensare che poteva essere letta da quei Ministri).
 Ebbene oggi, faticosamente arrivato al 2018 e 70 anni di età, e avendo votato per i 5stelle per il solo punto del programma del Reddito di cittadinanza, non mi sono precipitato ad inviare una lettera a Di Maio, ancora non oso farlo;  perché quando si raggiungono i 70 anni la possibile mancata interlocuzione pesa come un macigno.
Allora parlo da solo in questo blog.
Ci sono tre possibilità di affrontare in dottrina, in Italia,  il Reddito di cittadinanza:
quella che avevo cercato di esporre in quella bozza che si basava su un effettivo funzionamento dei Centri per l’impiego capaci di gestire delle Liste di Collocamento con aspetti di obbligatorieta in toto o in parte;
quella di Reddito di base incondizionato che fu portato in referendum in Svizzera nel 2016;
e quella della proposta dei 5stelle del 2013,  che cerca di contemplare un reddito di cittadinanza generalizzato con l’esistenza di Centri per l’impiego efficienti.
 Scartata la seconda ipotesi di Reddito di base incondizionato, non perché sia sbagliata, ma perché ci vuole un coraggio da leoni per affrontarla, e non l’hanno avuto gli stessi svizzeri che in quanto a welfare e denaro a disposizione stanno molto meglio di noi; rimangono le altre due . E poiché la prima, che è la mia,  non fa dottrina mi concentro su quella dei 5stelle.
 Prima questione:  i Centri per l’impiego. Certo, possono essere resi più efficienti e collegati con sistemi informatici per tutto il territorio nazionale.  E ciò è possibile, e di conseguenza la disponibilità di un posto di lavoro in provincia di Biella di aiuto cuoco può essere sottoposta ad un aspirante aiuto cuoco di Canicattì. Detto questo, diventa essenziale cominciare a capire quale obbligo potrà derivare alle aziende di effettuare  offerta di lavoro al Centro per l’impiego e quale obbligo può derivare alle aziende di assumere tramite l’ordine di una Lista di collocamento.
 Attualmente il datore di lavoro se vuole assumere, prima  prova a vedere se ci sta disponibile un suo parente, poi se ci sta disponibile un suo amico, poi se ci sta disponibile un parente o un amico di un suo amico, poi comincia a rivolgersi ad una agenzia Privata di collocamento che può soddisfare al meglio le sue esigenze, e solo alla fine ricorre ad un Centro pubblico per l’impiego. Aggiungiamo, inoltre,  che non ha alcun obbligo di assumere la persona che viene segnalata dal Centro per l’impiego perché la facoltà di assunzione è riservata all’azienda stessa.
·        In Italia le Liste di collocamento,  che nel dopoguerra avevano graduatorie d’attesa che dovevano essere rispettate,  sono state demolite. In un primo momento le assunzioni divenmero al 50% con chiamata diretta dell’azienda e in un secondo momento sono diventate al 100% con chiamata diretta (fatta esclusione per le categorie di invalidi).
Di conseguenza, non dando alcun obbligo alle aziende di ricorrere ai Centri per l’impiego per l’offerta di lavoro e non dando nessuna percentuale obbligatoria di rispetto delle liste di collocamento, si può ipotizzare che il disoccupato che si è iscritto al Centro non venga a ricevere offerte di lavoro o pochissime e con estreme difficoltà di assunzione. Certo, per continuare a percepire l’assegno del Reddito di cittadinanza dovrà dimostrare che sta cercando anche in proprio, e starà soggetto a controlli, ad obblighi di formazione, a disponibilità presso i Comuni per servizi essenziali; ma rischia di stare in quella deprimente situazione per anni, e si sentirà anche accusato di essere un mangiapane a tradimento.
 I cinque stelle, mi pare che, non vogliono inserire l’obbligo di assunzione (almeno in percentuale) per le aziende tramite gli uffici di collocamento. Una tale misura li renderebbe odiosi a tante aziende che non vogliono rinunciare alla potestà di decidere, e quindi i nuovi Centri per l’impiego vengono a nascere un po’ costosi e un po’ monchi per autorevolezza. Il fare il confronto con Centri per l’impiego tedeschi, non basta,  perché occorre fare i conti con una mentalità diversa dalla nostra  riguardo alle assunzioni,  da noi rimarrà prevalente  la raccomandazione amicale e  il “mi dice la testa”.
 Quindi una qualche norma sarebbe necessaria per  dare una funzione autorevole alle  Liste di collocamento dei nuovi Centri per l’impiego: magari in percentuale, oppure riservandola alle grandi aziende, oppure riservandola a lavori che non necessitano di una eccessiva specializzazione. Si può anche percorrere la strada di dare un qualche beneficio alle aziende che intenderanno optare per assunzioni fatte rispettando l’ordine di priorità dato dai  Centri pubblici per l’impiego. Ma qualcosa in questa direzione va fatto.
  Una seconda questione:  è quella di non scoraggiare coloro che vogliono mettersi a lavorare in proprio. Una normativa sul reddito di cittadinanza non può avere come solo riferimento coloro che cercano un lavoro subordinato. L’esistenza di cittadini giovani e meno giovani che vogliono provare costruire un lavoro in proprio è fonte di grande ricchezza per il paese ed è fonte possibile di nascita di nuovo lavoro e nuovo reddito. Se diventa prevalente il beneficio di starsene ad aspettare un lavoro subordinato.  diventa difficile che qualcuno scelga di rinunciare al Reddito di cittadinanza per sopportare tutto il rischio di provarci a costruire un lavoro da solo. La misura del Reddito di cittadinanza dovrebbe decollare insieme ad una serie di misure che spingono a costruire un lavoro da soli. E possono essere le più varie. Anche i centri per l’impiego potrebbero avere una sezione di consulenza per spingere il lavoratore verso la costruzione di un lavoro in proprio. Il Reddito di cittadinanza in tal caso sarebbe  in funzione di assistere l’impresa del cittadino in fase di decollo, e si chiederebbe al cittadino la massima trasparenza in materia di fatturazione del lavoro che potrà acquisire nella libera professione.
 Una terza questione è l’ammontare del reddito di cittadinanza e la sua distanza con salari di lavoro molto bassi. Il reddito di cittadinanza nella misura di 780 euro è equo, ma in ogni caso va fatto decollare anche per un ammontare non eccessivamente lontano da questa cifra. Va, altresì, accompagnata la normativa sul reddito di cittadinanza con una misura che venga a determinare nel nostro paese la Paga oraria minima per Legge,  allo scopo di evitare livelli salariali troppo bassi e al limite dello schiavismo.
 Una quarta questione;  è quella che l’utilizzo richiesto ai Comuni ed agli enti locali. di cittadini posti in reddito di cittadinanza, può andare ben oltre le otto ore settimanali;  si possono fare convenzioni con gli enti territoriali per progetti di lavoro anche produttivi di più lungo periodo. I comuni ne avrebbero un notevole beneficio per l’utilizzo di mano d’opera a costi contenuti. Ma attenzione: a chi è posto in reddito di cittadinanza e viene impiegato per un numero superiore alle otto ore settimanali, va dato qualche euro in più.
 Una quinta questione: evitare che la formazione diventi soprattutto impiego e reddito e guadagno per formatori e aziende che praticano la formazione.  Abbiamo in Italia esperienze negative: corsi costosi, inutili, che non hanno portato ad assunzioni; ed in diversi casi ci sono stati sprechi e truffe attorno a corsi di formazione regionali.  Occorre  puntare soprattutto sulla formazione diretta fatta dalle aziende nel periodo che precede un’assunzione e in vista di una vera e propria di assunzione; e riguardo ad altri corsi generici di formazione farli decollare con la massima attenzione,  oculatezza nella spesa e previsione ben certa in settori specifici.  Se si vuole puntare in formazione è necessari  vedere quanta parte è già affrontata ed  affrontabile con la scuola pubblica, specie quella professionale,  che già assorbe una  parte della spesa pubblica.
A queste cinque questioni vanno aggiunti due punti pratici ma necessari per demolire le insidie che si pongono sulla strada del reddito di cittadinanza.
Primo punto: la riserva del reddito di cittadinanza ai cittadini italiani va meglio  chiarita. Chi non è cittadino italiano e non ha trovato lavoro in Italia fa parte di altri Istituti assistenziali che fanno riferimento all’Accoglienza. Chi, pur non essendo cittadino italiano, ha trovato lavoro in Italia ed ha partecipato con il suo lavoro a contributi previdenziali ed al pagamento  d’imposte, va tutelato in quanto lavoratore in Italia e va assimilato, se perde il lavoro, a tutti gli altri lavoratori italiani.  Quindi la normativa del reddito di cittadinanza lo deve in qualche modo contemplare.
 Secondo punto, i lavoratori che attualmente sono tutelati dalla cosiddetta indennità di disoccupazione debbono mantenere le attuali garanzie di tutela e vanno solo successivamente rinviati nel regime di reddito di cittadinanza. Vanno però  corretti alcuni aspetti applicativi dell’indennità di disoccupazione che si prestano a raggiri (esempio in alcuni casi di bracciantato agricolo).  
  Riguardo a questo secondo punto è necessario il rapporto con il Sindacato per trovare un accordo. Il Sindacato va posto nella condizione di piena collaborazione per l’impianto del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza può  essere un istituto che trova il finanziamento prevalente dai lavoratori e dai datori di lavoro, oltre che dallo Stato in generale. In fin dei conti il Reddito di cittadinanza è una forma di civilizzazione del mercato del lavoro.
 Infine la penalizzazione di chi abusa del Reddito di cittadinanza senza averne diritto deve avere misure agili di penalizzazione, piccole, e immediatamente applicative e con un risvolto economico. Minacciare grandi pene e galera non fa bene all’Istituto del Reddito di cittadinanza che si vuol fare decollare, apre la stura a lunghi processi, alla vittoria dei furbi o alla punizione eccessiva di qualche disgraziato.
 E proprio infine,  faccio i  miei migliori auguri al Ministro Luigi Di Maio,
che possa riuscire in questa impresa di civiltà e solidarietà.
Francesco Zaffuto

venerdì 28 settembre 2018

Reddito di cittadinanza diventa una priorità di governo


Ieri 27 settembre 2018 pare che si sia arrivati ad un accordo di governo sul Def, ed il Reddito di cittadinanza è stato posto nelle priorità di governo.
„"Una nota al Def 'non coraggiosa' e senza reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100 Fornero, risarcimento dei truffati dalle banche non avrà i voti del M5S aveva spiegato Di Maio.
L'accordo sul Def sarebbe stato raggiunto fissando l'asticella del rapporto deficit/Pil al 2,4%.
 La manovra finanziaria in deficit dovrebbe contemplare anche un inizio di flat tax voluta dalla Lega; e questa è sicuramente la contraddizione più evidente: più uscite e meno entrate.
Comunque un primo passo verso il Reddito di cittadinanza è stato avviato, e il dibattito su questo punto è all’ordine del giorno su tutti gli organi di stampa. Il 10 ottobre l’accordo arriverà in Parlamento.
Sul Reddito di cittadinanza è prevedibile che si comincerà a discutere sicuramente sulla base della proposta del disegno di legge 5 stelle dell’ottobre 2013:  780 euro, accompagnati da una serie di obblighi ai cittadini che vogliono fruire di tale misura – e riforma dei centri per l’impiego per costruire un sistema efficiente di controllo e stimolo alla ricerca del lavoro.
Inizia una battaglia difficile  che ha un valore anche dal punto di vista culturale:
“dare pane in attesa di dare un lavoro”
Questo blog, che ha dedicato all’argomento tanti post negli ultimi anni saluta con speranza questo inizio. 
Tutto il testo del testo del disegno 5stelle ottobre 2013 in questo link

mercoledì 26 settembre 2018

il jobs act per gli indennizzi nei licenziamenti è incostituzionale


La Corte costituzionale ha deciso di dichiarare "illegittimo l'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte che determina in modo rigido l'indennità (ancorata agli anni di anzianità) spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.

Il recente Decreto dignità ha ritoccato il quantum minimo e massimo degli indennizzi (alzandoli nella nuova forchetta da 6 a 36 mesi), ma non il meccanismo di determinazione che è rimasto legato all'anzianità di servizio. Motivo per cui il problema originario rilevato dalla Corte non è stato risolto. Per la Consulta, si spiega, "la previsione di un'indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione"




sabato 22 settembre 2018

4 laureati su 10 senza lavoro o sottoccupati


a 30 anni  4 laureati su 10 sono senza lavoro o sottoccupati. E' quanto risulta dai dati dell'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro secondo il quale nel 2017 degli oltre 1,7 milioni di trentenni con la laurea, il 19,5% (344.000) è privo di occupazione, e un ulteriore 19% (circa 336.000) opera in posizioni professionali che non richiedono laurea. Prosegui su …

mercoledì 29 agosto 2018

Operaio ucciso da un robot


Operaio ucciso da un robot
…all'improvviso, il braccio meccanico del robot pare sia ripartito e l'operaio, colto di sorpresa, è rimasto schiacciato alla testa…
SALGAREDA (Treviso)- È morto schiacciato dal braccio meccanico di un robot, davanti agli occhi del fratello e del nipote, che da anni lavoravano assieme a lui alla 3B di Salgareda, un'azienda con più di 500 dipendenti che produce pannelli in legno per il settore dell'arredamento. Shpeijtim Gashi, 44 anni di Ponte di Piave, kosovaro, sposato e padre di tre figli, è la tredicesima vittima sul lavoro in provincia di Treviso dall'inizio dell'anno. +
Un caso analogo di un operaio ucciso da un robot è accaduto in Germania nel 2015

giovedì 2 agosto 2018

Il no all’art. 18 di M5S e Lega


La maggioranza M5Stelle+Lega ha detto no alla reintroduzione dell’articolo 18  nel caso di licenziamento illegittimo ed ha  votato contro un emendamento, presentato dal deputato di Liberi e Uguali Guglielmo Epifani, che puntava a recepire, nel decreto Dignità all'esame della Camera. L'emendamento - sul quale si erano dichiarati contrari sia il governo che i relatori di maggioranza - è stato respinto con 317 no, 191 astensioni e i soli 13 voti a favore dei deputati di Leu.
 Il Movimento 5 Stelle, approdato al Governo dello Stato si è dimenticato delle sue posizioni in difesa dell’art. 18.
 Dopo questo ultimo atto,  l’addio all’art. 18 rischia di essere definitivo nel panorama delle garanzie sul lavoro.
 Perdere il Lavoro senza una motivazione legittima darà diritto ad una retribuzione compensativa ma non farà scattare la riassunzione. In un mercato del lavoro dove ritrovare un lavoro è facile può essere una misura digeribile;  ma in una realtà dove ritrovare un lavoro stabile è difficilissimo la retribuzione compensativa è una beffa.



Sud d’Italia: 600mila famiglie senza lavoro


Secondo i dati anticipati dal Rapporto Svimez 2018: la leggera crescita nel Sud d’Italia, manifestatasi nel triennio 2015-2017, rischia di scomparire;  nel 2019 “si rischia un forte rallentamento dell’economia meridionale: la crescita del prodotto sarà pari a +1,2% nel Centro-Nord e +0,7% al Sud”.
I dati della mancanza di lavoro al Sud  sono sempre più allarmanti: il numero di famiglie meridionali con tutti i componenti in cerca di occupazione è raddoppiato tra il 2010 e il 2018, da 362 mila a 600 mila (nel Centro-Nord sono 470 mila)”.   Per i  giovani under 35: il saldo negativo di 310 mila occupati tra il 2008 e il 2017.
 Nel corso del 2017 l’incremento dell’occupazione meridionale è dovuta quasi esclusivamente alla crescita dei contratti a termine (+61 mila, pari al +7,5%) mentre sono stazionari quelli a tempo indeterminato (+0,2%).
C’è, inoltre,  una forte disomogeneità tra le regioni del Mezzogiorno: nel 2017, Calabria, Sardegna e Campania registrato un tasso di crescita che non si è avuto in Sicilia.
  Negli ultimi 16 anni hanno lasciato il Mezzogiorno 1 milione e 883mila residenti: la metà giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati, il 16% dei quali si è trasferito all’estero. Quasi 800 mila non sono tornati. Anche nel 2016, quando la ripresa economica ha manifestato segni di consolidamento, si sono cancellati dal Mezzogiorno oltre 131 mila residenti.

mercoledì 1 agosto 2018

Record contratti a termine: 3 milioni 105 mila


Nel giugno 2018, secondo l’Istat  c’è stato il record storico dei contratti a termine: 3 milioni 105 mila
Mentre il Parlamento sta discutendo sul decreto Di Maio che vuole porre un argine ai contratti a termine, arrivano i dati Istat che mostrano l’entità del fenomeno.
Il dibattito sembra strutturarsi tra due posizioni:
quelli che,  con Di Maio,  sostengono che il fenomeno del lavoro a tempo determinato vada contenuto e non si può accettare che generazioni di giovani vivano tutta la vita lavorativa da precari;
e
quelli che sostengono la tesi del meglio un lavoro precario che niente, perché le aziende potrebbero rinunciare anche a questo criterio di assunzione.
Pare mancare una terza ipotesi: quella di far leva sull’intervento pubblico per la creazione di nuove possibilità di lavoro.


Immagine da

mercoledì 4 luglio 2018

Meno precariato, meno delocalizzazioni e meno gioco d’azzardo


Il decreto legge (chiamato dignità) va nella direzione di: meno precariato, meno delocalizzazioni e meno gioco d’azzardo. Il decreto non si è spinto fino alla reintroduzione dell’articolo 18, ma ha reso la procedura dei licenziamenti senza giusta causa molto più difficile da percorrere. La direzione è sicuramente giusta, gli effetti saranno da misurare. Piovono critiche da Confindustria, ma forse è un buon segno che va in direzione del superamento degli aspetti più distorsivi del Jobs Act . (fr.z.)

Il TESTO del DECRETO - LEGGE
Titolo I Misure per il contrasto al precariato
Articolo 1 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) 1.Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a)all’articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni: 1)il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Al contratto può essere apposto un termine avente una durata superiore comunque non oltre ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; 2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola “trentasei” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”; 3) il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di proroga, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. ”; b)all’articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 1)prima del comma 1, è inserito il seguente: “01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1.”; 2)al comma 1 la parola “trentasei”, ovunque ricorra, è sostituita dalla parola “ventiquattro”; la parola “cinque” è sostituita dalla parola “quattro”; la parola “sesta” è sostituita dalla parola “quinta”; c)all’articolo 28, comma 1, le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro)1.All’articolo 34 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.”.
Articolo 3 (Indennità licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto tempo determinato ) 1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole “non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”. 2.Il contributo di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato dello 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.”. 3.Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione per i quali continua ad applicarsi la disciplina anteriore all’entrata in vigore del presente decreto.
Titolo II Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali
Articolo 4 (Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti) 1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso ovvero un’attività analoga o una loro parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione Europea entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. In caso di decadenza si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi strutturali europei, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso ovvero un’attività analoga o una loro parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito sia nazionale sia europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato. 3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza sono definiti da ciascuna amministrazione con proprio provvedimento per i bandi ed i contratti relative alle misure di aiuto di propria competenza. L’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali. 4. Resta ferma l’applicazione ai benefici già concessi della disciplina previgente, inclusa, nei casi ivi previsti, la disciplina di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 5. Si applica il comma 5 dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Gli importi restituiti a sensi del presente comma affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo all’amministrazione titolare della misura e vanno ad incrementare le disponibilità della misura stessa. 6. Ai fini del presente articolo per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Articolo 5 (Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti) 1. Le imprese italiane ed estere che beneficiano di misure di aiuto di Stato operanti nel territorio nazionale che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale qualora, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento decadono dal beneficio in presenza di una riduzione superiore al 10%; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%. 2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 3 e 5. 3. Gli importi restituiti per effetto della revoca affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo all’amministrazione titolare della misura e vanno ad incrementare le disponibilità della misura stessa. Si applica il comma 5 dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 6 (Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti) 1.L’iper ammortamento di cui all’articolo 1 comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive proroghe, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. 2.Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4.Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.
Articolo 7 (Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali) 1.Agli effetti della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, e successive modificazioni, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali di cui alla lettera d) del comma 6, del precitato articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. 2.In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto. 3.Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d’imposta, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
Titolo III Misure per il contrasto alla ludopatia
Articolo 8 (Divieto di pubblicità giochi e scommesse) 1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, de decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 637 a 640 della 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000. 3. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). 5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile fino al 30 giugno 2019 la normativa vigente anteriormente alla medesima data.
Titolo IV Misure in materia di semplificazione fiscale
Articolo 9 (Disposizioni in materia di redditometro) 1. All’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni: a)al comma quinto, dopo la parola “biennale” sono inserite le seguenti parole: “, sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.“. 2. È abrogato il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015, n. 223, con effetto dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016. 3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti previsti dall’art. 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.
Articolo 10 (Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute) 1. Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019. 2. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole “cadenza semestrale” sono aggiunte le seguenti parole: ”, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre”.
Articolo 11 (Split payment) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del d.p.R 26 ottobre 1972, n.633, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. All’articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, la lettera c) è abrogata.
Art. 12 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



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domenica 24 giugno 2018

Un’Italia di vecchi con giovani senza lavoro

Dal Rapporto annuale Istat 2018.

 La popolazione totale diminuisce per il terzo anno consecutivo di quasi 100mila persone rispetto al precedente: al 1° gennaio 2018 si stima che la popolazione ammonti a 60,5 milioni, con 5,6 milioni di stranieri (8,4%). L'Italia è il secondo paese più vecchio del mondo: 168,7 anziani ogni 100 giovani.

Se si sommano le persone che nel 2017 erano disoccupate con le forze lavoro potenziali, ovvero coloro che sono disposti a lavorare ma non cercano attivamente impiego o non sono immediatamente disponibili, si arriva a poco più di sei milioni di individui, in calo rispetto ai 6,4 milioni del 2016.

il Sud non ha ancora recuperato i livelli pre-crisi. E ancora, al Mezzogiorno la quota di giovani 15-29enni che non studiano e non lavorano, conosciuti con l'acronimo inglese di Neet, è più che doppia rispetto a quella dell'Italia settentrionale. I Neet seppure in calo, a 2,2 milioni nel 2017, sono ancora il 24,1%, dal 16,7% del Nord al 34,4% del Sud.

In un decennio la mappa del lavoro è cambiata e 
il lavoro manuale segna una decisa contrazione: tra il 2008 e il 2017 sono scesi di un milione gli occupati classificati come "operai e artigiani" mentre si contano oltre 860 mila unità in più per le "professioni esecutive nel commercio e nei servizi", in cui rientrano gli impiegati con bassa qualifica che potrebbero essere ribattezzati come i 'nuovi collettivi bianchi'. Lo rileva l'Istat. E ancora, se nell'industria si sono perse 895mila unità nei servizi se ne sono guadagnate 810mila.

 La cerchia di parenti e amici è anche decisiva nel trovare e non solo nel cercare un impiego: lavora grazie a a questo ''canale informale'' il 47,3% (50,6% al Sud) contro il 52,7% che l'ha ottenuto tramite annunci, datori di lavoro agenzie, concorsi.

La
 ripresa del mercato del lavoro iniziata nel 2014 "è andata consolidandosi nel 2017" con un aumento di occupati stimati nella contabilità nazionale di 284.000 unità sul 2016 a fronte dei 324.000 in più registrati nell'anno precedente. Il monte ore lavorate nel 2017 ha raggiunto quota 10,8 miliardi di ore, ormai vicino al recupero del livello pre-crisi (11,5 miliardi nel 2017). La dinamica salariale invece è rimasta contenuta con le retribuzioni contrattuali per dipendente cresciute solo dello 0,6% in linea con il minimo storico registrato nel 2016.

venerdì 8 giugno 2018

Amazon deve assumere 1300 interinali; lo dice l’Ispettorato del Lavoro

Amazon ha sforato le quote per l'utilizzo di ''lavoratori somministrati'' e ora dovrà assumere 1.300 'interinali' che potranno chiedere la stabilizzazione dal primo giorno del loro utilizzo. La decisione è dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro con un accertamento nei confronti della società Amazon Italia Logistica.


Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) è stato recentemente modificato dal Decreto Legislativo n. 81/2015, che ha esteso tale istituto a qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, con un solo limite di tipo quantitativo. Lo staff leasing, infatti, potrà essere utilizzato nel limite del 20% rispetto al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore alla data del 1° gennaio dell’anno in cui viene a stipularsi il contratto. Tale percentuale potrà essere oggetto di modifica da parte della contrattazione collettiva applicabile dall’utilizzatore.
https://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/Contratto-di-somministrazione-di-lavoro.aspx

giovedì 7 giugno 2018

Messincena con funerale di Marchionne per la Cassazione è motivo di licenziamento


La pantomima  teatrale con funerale di Marchionne, inscenata dai lavoratori in lotta,  per la Cassazione è motivo di legittimo licenziamento. I cinque operai della Fiat di Pomigliano erano stati reintegrati al lavoro dalla Corte d’appello di Napoli , la Fiat ha fatto ricorso in Cassazione e la Cassazione ha dato ragione alla Fiat stabilendo che la pantomima teatrale inscenata davanti ai cancelli travalicava “i limiti della dialettica sindacale".
Le sentenze di certo si applicano, ma si possono anche criticare: una cosa è una pantomima teatrale con un finto funerale per Marchionne ed altra cosa ben più grave è la perdita definitiva del lavoro. Il lavoro è per un operaio motivo di sostentamento e di vita e rischia veramente la sua vita con la perdita del lavoro, altro che funerale teatrale.
Uno dei lavoratori dopo aver appreso la sentenza che lo lasciava definitivamente senza lavoro è arrivato al gesto disperato di cospargersi di benzina nel tentativo di darsi fuoco.  E’ stato salvato dai servizi di sicurezza e il Ministro Di Maio è andato a visitarlo in ospedale.

martedì 5 giugno 2018

Soumalia Sacko sindacalista assassinato


Soumaila Sacko ci ricorda i tanti sindacalisti che nella storia d’Italia hanno pagato con la vita per la loro lotta in difesa dei diritti dei lavoratori.
Non era un ladro Solumalia Sacko,  insieme a due suoi connazionali stava prendendo delle lamiere per realizzare una copertura per una baracca; materiale abbandonato di una fabbrica abbandonata da anni.
 Soumaila Sacko, migrante maliano di 29 anni sempre in prima fila nelle lotte dell’Unione Sindacale di Base per i diritti sindacali e sociali dei braccianti. Soumaila è stato ucciso da una delle fucilate sparate da sconosciuti da una sessantina di metri di distanza. Volevano ridurlo al silenzio.