La Corte costituzionale ha deciso di dichiarare
"illegittimo l'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul
contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte che
determina in modo rigido l'indennità (ancorata agli anni di anzianità) spettante al lavoratore ingiustificatamente
licenziato.
Il recente Decreto dignità ha ritoccato il quantum minimo e massimo degli indennizzi (alzandoli nella nuova forchetta da 6
a 36 mesi), ma non il meccanismo di determinazione che è rimasto legato
all'anzianità di servizio. Motivo per cui il problema originario rilevato dalla
Corte non è stato risolto. Per la Consulta, si spiega, "la previsione di
un'indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del
lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di
uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli
articoli 4 e 35 della Costituzione"
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